COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dal G.S. SAN GIULIANO NUOVO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 67 del 2/04/15 in riferimento alla gara SAN GIULIANO NUOVO – SANTOSTEFANESE disputata il 29/03/15 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dal G.S. SAN GIULIANO NUOVO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale N° 67 del 2/04/15 in riferimento alla gara SAN GIULIANO NUOVO – SANTOSTEFANESE disputata il 29/03/15 nell’ambito del Campionato di Promozione – Girone D Con il reclamo in oggetto, spedito a mezzo raccomandata dell’8/04/15, il G.S. SAN GIULIANO NUOVO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 67 del 2/04/15, sostenendo che la sanzione pecuniaria inflitta alla propria società è assolutamente ingiusta, in quanto fondata su motivazioni riportate in modo non veritiero dal direttore della gara SAN GIULIANO NUOVO – SANTOSTEFANESE, disputata il 29/03/15 nell’ambito del Girone D del Campionato di Promozione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, •rilevato preliminarmente che l’art. 45, n° 3, lett. d) del C.G.S. non consente l’impugnazione dei provvedimenti pecuniari non superiori a € 150,00 per le società partecipanti, fra gli altri, ai campionati di promozione; •ritenuto, pertanto, che la violazione della disposizione suddetta non consente l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo in questione, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata dal G.S. SAN GIULIANO NUOVO e, per l’effetto, CONFERMA l’ammenda di € 150,00 disposta dal Giudice Sportivo nei confronti della società reclamante.
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