COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. MONFORTE BAROLO BOYS avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 63 del 24/03/2015 – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Gara MONFORTE BAROLO BOYS – VILLANOVETTA del 22/03/2015 – campionato di I categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. MONFORTE BAROLO BOYS avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 63 del 24/03/2015 – Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – Gara MONFORTE BAROLO BOYS – VILLANOVETTA del 22/03/2015 – campionato di I categoria – Girone G Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società ASD MONFORTE BAROLO BOYS ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con i quali venivano comminate le seguenti sanzioni: - Ammenda di euro 250,00 a carico della Società per comportamento offensivo dei sostenitori durante la gara; - Inibizione fino al 17/04/2015 a carico del dirigente Barale Federico; - Squalifica per quattro gare a carico del capitano Ardito Iacopo; - Squalifica per tre gare nei confronti dei calciatori Gillino Jacopo, Fantino Fabio, Grosso Alessio, Lanzo Luca, Revello Roberto, Barale Luca. La ricorrente chiedeva altresì la ripetizione dell’incontro lamentando un errore tecnico da parte del direttore di gara, reo di non aver fatto battere un calcio di rigore (concesso alla squadra avversaria) se pur non fosse ancora esaurito il tempo concesso per il recupero. Con il ricorso la Società chiedeva l’audizione personale e pertanto si procedeva in conformità all’udienza del 17/04/2015. In tale data è comparso per la ricorrente il Sig. BARALE Federico il quale dopo aver svolto brevi osservazioni in ordine allo svolgimento dei fatti dichiarava di rinunciare a tutti i motivi del ricorso fatta espressa eccezione per quelli riguardanti la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società e la squalifica per quattro giornate inflitta al capitano, Sig. Ardito Iacopo, esonerando, pertanto questa Corte dall’esame delle altre sanzioni disciplinari. L’esame del rapporto arbitrale, sufficientemente preciso e circostanziato nella ricostruzione dei fatti, non lascia dubbi in ordine alla sussistenza delle responsabilità. Appare al tempo stesso meritevole di considerazione l’esatta quantificazione dei trattamenti sanzionatori, sia con riferimento alla pena pecuniaria inflitta alla Società, sia con riguardo al provvedimento disciplinare comminato al capitano Ardito. In entrambi i casi questa Corte ritiene di poter addivenire ad una riduzione delle pene inflitte, attesa la non particolare gravità dei fatti. Le predette considerazioni, pertanto, consentono di addivenire ad una, se pur lieve, attenuazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Ciò considerato la Corte Sportiva d’Appello. a c c o g l i e parzialmente il ricorso proposto dalla A.S.D. MONFORTE BAROLO BOYS, riducendo la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società ad euro 150,00 e la squalifica comminata al Sig. Ardito Iacopo da quattro a tre gare effettive.
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