COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. GARESSIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 60 del 12/03/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Gara GARESSIO – SAN SEBASTIANO del 04/03/2015 – Campionato di I Categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso proposto dalla Società A.S.D. GARESSIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 60 del 12/03/2015 – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Gara GARESSIO – SAN SEBASTIANO del 04/03/2015 – Campionato di I Categoria – Girone G Con ricorso tempestivamente presentato e debitamente notificato alla controparte, la Società A.S.D. GARESSIO ha proposto reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di assegnazione di gara persa a causa della mancata regolare conclusione dell’incontro in oggetto per mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione. In particolare, emerge dal referto arbitrale come l’incontro sia stato sospeso, e successivamente ripreso, per due volte causa lo spegnimento dell’impianto d’illuminazione. Al verificarsi del terzo spegnimento la gara veniva definitivamente sospesa causa l’ora ormai tarda. Il Giudice Sportivo ha ritenuto di addebitare alla Società Garessio, ospitante, la responsabilità della mancata conclusione dell’incontro, in quanto alla stessa competeva il controllo dell’efficienza e del perfetto funzionamento dell’impianto d’illuminazione, evidenziando altresì che le luci degli spogliatoi e degli altri locali del campo sportivo erano perfettamente funzionanti, così come regolare era l’erogazione della corrente nella zona circostante l’impianto. La ricorrente ha richiesto l’annullamento della delibera del Primo Giudice evidenziando che lo spegnimento dell’impianto d’illuminazione non sia attribuibile alla responsabilità della Società bensì a causa di forza maggiore derivante dalle pessime condizioni atmosferiche (raffiche di vento fortissime) di quella sera. Nel proprio ricorso la Società affermava, inoltre, di aver provveduto ad inviare apposita richiesta all’Enel al fine di avere precisa risposta in ordine alle cause dello spegnimento dell’impianto di illuminazione. Questa Corte, preso atto del contenuto del ricorso, con apposita ordinanza chiedeva alla Società Garessio di far pervenire entro la data del 15 aprile u.s. la risposta dell’Enel onde poter verificare la fondatezza delle argomentazioni difensive. Nei termini la ricorrente faceva pervenire una dichiarazione di verifica dell’impianto elettrico del campo sportivo sottoscritta dal Sig. Rao Fabrizio, Perito Industriale, dalla quale risulta il corretto funzionamento dell’impianto a seguito delle prove di dispersione eseguite anche a fari accesi. Il Perito conclude affermando che lo spegnimento delle luci possa essere dipeso dall’oscillazione dei fari dovuta al fortissimo vento presente quella sera, circostanza oggettivamente accertata, che avrebbe provocato l’intervento delle protezioni da contatti indiretti a valle delle torrette fari del campo sportivo. Preso atto di quanto affermato dal perito incaricato dalla ricorrente, esaminate le controdeduzioni della Società San Sebastiano che ha insistito per la conferma della decisione di primo grado attesa la mancanza di documentazione redatta dall’Ente gestore ENEL, questa Corte Sportiva d’Appello ritiene meritevole di accoglimento il ricorso in oggetto, evidenziando come la causa di forza maggiore possa ritenersi sufficientemente provata sia alla luce delle osservazioni svolte dal tecnico incaricato dalla ricorrente, sia delle particolarmente avverse condizioni climatiche, oggettivamente accertate. Per le sovraesposte ragioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera di a c c o g l i e r e il ricorso proposto dalla A.S.D. Garessio, disponendo l’annullamento del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo e la ripetizione dell’incontro. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it