COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della signora BOVIO Patrizia, Presidente della società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO e della società medesima per rispondere la prima della violazione di cui all’art. 1 comma 1. (ora 1 bis comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti della signora BOVIO Patrizia, Presidente della società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO e della società medesima per rispondere la prima della violazione di cui all'art. 1 comma 1. (ora 1 bis comma 1) C.G.S. in relazione all’art. 38 comma 1 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S. Con atto del 24.2.2015 la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale la sig.ra BOVIO Patrizia Presidente del BELLINZAGO CALCIO per aver: contravvenuto ai principi di lealtà probità e correttezza per aver consentito al sig. Stefano BENEDETTI di svolgere l'indebita attività di tecnico senza essere regolarmente tesserato (presso il Settore Tecnico FIGC) per la stessa società; la società BELLINZAGO CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare addebitata al proprio Presidente. Il presente procedimento trae origine da un esposto inviato via e mail alla Procura Federale in cui il sig. MORGANTI Fabio, oltre all'ingiusto esonero da allenatore in relazione al quale non è stata acclarata alcuna responsabilità, lamentava la presenza nell'ambito della compagine sociale del sig. BENEDETTI Stefano, presidente AIA NOVARA e VCO e che lo stesso fosse tesserato come allenatore e non come direttore sportivo. Nel corso delle indagini effettuate dalla Procura Federale, venivano interrogati il MORGANTI ed il BENEDETTI e veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 17.4.2015, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale restando assente, senza giustificare alcun impedimento, la sig.ra BOVIO e la società deferita. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva l’applicazione dell'inibizione per mesi quattro a carico della sig.ra BOVIO e dell’ammenda per € 500,00 a carico della società BELLINZAGO CALCIO. MOTIVI DELLA DECISIONE Le indagini svolte consentono di ritenere acclarata la responsabilità della sig.ra BOVIO relativamente ai fatti per cui è stato disposto il deferimento. Il BENEDETTI Stefano, allenatore di base codice 32.124, ha dichiarato in data 10.1.2015 di svolgere l'attività di tecnico per il BELLINZAGO CALCIO nella presente stagione sportiva. Tuttavia, pur avendo l'allenatore espresso convincimento di segno contrario, si evince dal tabulato del Settore Tecnico FIGC che l'ultimo tesseramento iscritto risulta per la società ROMENTINESE ed è relativo alla stagione sportiva 2013-2014. In conseguenza dell'accertamento del fatto, la società BELLINZAGO CALCIO risponde a titolo di responsabilità diretta in quanto la condotta illecita è ascrivibile al proprio Presidente. L'entità delle sanzioni richieste dal Procuratore Federale appare congrua alla gravità dei fatti. P. Q. M. Il Tribunale Federale dichiara la responsabilità dei Presidente e della Società deferiti e, conseguentemente, applica la sanzione dell’inibizione per mesi 4 a carico della sig.ra BOVIO Patrizia e la sanzione dell’ammenda per € 500,00 (cinquecento0) a carico della società A.S.D. BELLINZAGO CALCIO.
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