COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. DESTRO Rino, arbitro benemerito e designatore arbitrale del Comitato di Alessandria, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 3 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40 commi n. 1, 2 e 3 lettere b) c) e m) del Regolamento AIA
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 del 23.04.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. DESTRO Rino, arbitro benemerito e
designatore arbitrale del Comitato di Alessandria, per rispondere delle violazioni di cui agli
artt. 1 bis comma 1 e 3 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40 commi n. 1, 2 e 3 lettere b)
c) e m) del Regolamento AIA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 16.2.15, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale
Territoriale per avere contravvenuto ai principi di lealtà, trasparenza, terzietà e rettitudine, il sig.
Destro Rino, arbitro benemerito e designatore arbitrale del Comitato di Alessandria, per avere
telefonato al sig. Ciliberto Francesco, dirigente della società Tiger Novi, richiedendo informazioni in
merito alla posizione di alcuni giocatori che avrebbero partecipato alla gara Tiger Novi / Sale del
21.9.2014 senza essere regolarmente tesserati, a seguito di preannuncio di reclamo da parte della
società Sale.
All’udienza del 17.4.15, avanti al competente Tribunale Federale Territoriale, comparivano l’avv.
Goria in rappresentanza della Procura ed il sig. Destro.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva l’incolpato della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Il sig. Destro richiedeva procedersi con il giudizio, concludendo con la richiesta di proscioglimento
da ogni addebito. L’incolpato confermava la telefonata intercorsa con il sig. Ciliberto, adducendo
peraltro di avere sentito il medesimo, che conosceva da anni e con il quale aveva un rapporto di
amicizia, allo scopo di avere conferma di quanto da lui appreso in merito al fatto che un giovane
arbitro, il giorno precedente, avrebbe omesso di fare l’appello prima di iniziare un incontro del
campionato giovanissimi tra la società Tiger Novi e la società Pozzolese; motivava tali richieste
facendo presente che la domenica successiva avrebbe dovuto designare anche l’arbitro in
questione e confermava che, nell’occasione, aveva anche richiesto informazioni -senza alcun
atteggiamento intimidatorio- in merito ad una eventuale irregolarità di tesseramento di alcuni
giocatori schierati dalla Tiger Novi nella gara del pomeriggio precedente contro la società Sale, che
aveva preannunciato reclamo.
Il Procuratore Federale svolgeva la propria relazione e concludeva con la richiesta di applicazione
della sanzione dell’inibizione di sei mesi per il sig. Destro Rino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Tribunale Federale Territoriale, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene
acclarate le violazioni ascritte al sig. Rino Destro.
A prescindere infatti dal contenuto e dalle eventuali conseguenze della telefonata in questione, è
innegabile che il comportamento del sig. Destro sia stato quantomeno imprudente ed inopportuno,
stante la posizione dal medesimo ricoperta all’interno della Federazione, che avrebbe dovuto indurlo
ad evitare contatti diretti con il dirigente di una società sportiva nei confronti della quale era stata
preannunciata la proposizione di reclamo avverso l’asserita irregolare posizione di alcuni giocatori
da parte della società Sale, comune nel quale il sig. Destro risiede.
L’art. 40 comma 3 del Regolamento AIA prevede tra l’altro l’obbligo per gli appartenenti alla
categoria arbitrale di improntare il loro comportamento, anche estraneo all’attività sportiva e nei
rapporti con i colleghi ed i terzi, ai principi di lealtà, terzietà, trasparenza e rettitudine; francamente
non pare che il sig. Destro, anche soltanto per il semplice fatto di avere affrontato in occasione di
una telefonata effettuata al sig. Ciliberto l’argomento relativo alla regolarità di una gara disputata
dalla società Tiger Novi il giorno precedente, abbia tenuto un comportamento improntato al rispetto
di tali principi. Tenuto conto tuttavia del caso in concreto e del fatto che dal comportamento pur inopportuno del
sig. Destro non sono scaturite conseguenze, si ritiene equo contenere l’entità della sanzione da
comminare all’incolpato in termini decisamente inferiori rispetto a quanto richiesto della Procura
Federale.
Pertanto, in base alle suesposte argomentazioni, il Tribunale Federale Territoriale
COMMINA
Al sig. Destro Rino la sanzione dell’inibizione per mesi uno.
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