COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 23 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S. VEGLIE del 22/3/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 23 Aprile 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
GARA: A.S.D. CAPO DI LEUCA – A.S. VEGLIE del 22/3/2015 (Reclamo della A.S. VEGLIE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 in data 2/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- lette le controdeduzioni inviate dalla società .A.S.D. CAPO DI LEUCA;
- rilevato che sulla base della documentazione acquisita al processo è risultato che MAIOLO Antonio Giuseppe è la stessa persona di MAIOLO Antonio;
- rilevato altresì che sulla base della certificazione acquisita è risultato che MAIOLO Antonio (ovvero MAIOLO Antonio Giuseppe) risulta svincolato dal Comitato Regionale Lombardia in data 17/12/2012 e che sulla base della documentazione esistente presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia il suddetto calciatore risulta tesserato per la società A.S.D. CAPO DI LEUCA a far tempo dal 9/1/2015 per cui regolare si appalesa la posizione del calciatore MAIOLO Antonio Giuseppe, quindi legittimato a partecipare alla gara del 22/32015 contro la società A.S. VEGLIE
- ritenuto pertanto che va condivisa e confermata la decisone del Giudice Sportivo
P.Q.M.
DELIBERA
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.S. VEGLIE e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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