COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 23 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale ICHNOS 2004 NUORO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 02.04.2015. Gara Ichnos 2004 Nuoro / Atletico Cabras del 29.03.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 23 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale ICHNOS 2004 NUORO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 02.04.2015. Gara Ichnos 2004 Nuoro / Atletico Cabras del 29.03.2015. La Società Ichnos 2004 Nuoro ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti con i quali il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto: a) la squalifica per quattro gare del calciatore Putzu Antonello perché, espulso per aver proferito dalla panchina frasi offensivi nei confronti dell’arbitro, faceva ingresso in campo con atteggiamento minaccioso nei suoi confronti e, al termine dell’incontro, reiterava la sua condotta gravemente offensiva e minacciosa seguendo il medesimo fino all’ingresso degli spogliatoi; b) l’obbligo della Società di risarcire i danni riscontrati, al termine della partita, sulla carrozzeria dell’autovettura dell’arbitro, che era stata affidata al dirigente accompagnatore della squadra. La Società reclamante, in relazione ai fatti di cui al punto a), chiede la riduzione della sanzione, negando che il Putzu abbia rivolte espressioni ingiuriose o minacciose al direttore di gara ed affermando che lo stesso si sarebbe limitato a chiedere all’arbitro spiegazioni in ordine al provvedimento di espulsione adottato, secondo il suo punto di vista ingiustamente, nei suoi confronti. La reclamante chiede poi l’annullamento della condanna al risarcimento dei danni, escludendo ogni sua responsabilità perché l’arbitro, giunto sul luogo ove doveva svolgersi la gara, parcheggiava la sua autovettura all’esterno dell’area dell’impianto sportivo, in una zona coperta dalla vegetazione, senza chiedere ad alcun dirigente della Società ospitante l’autorizzazione a collocarla nel parcheggio interno, ove la stessa avrebbe potuto agevolmente essere vigilata; il direttore di gara, entrato poi nell'area di gioco, affidava le chiavi della propria autovettura al dirigente Antonello Pittalis, che le teneva con sè e le restituiva, al termine della partita, al proprietario, che immediatamente rilevava dei graffi sulle carrozzeria e chiamava i Carabinieri per fare riscontrare i danni. L'arbitro, nel corso dell'audizione nanti la Corte, ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara e nell'allegato rapporto. In relazione alla condotta tenuta dal calciatore Putzu, ha confermato in particolare di essere stato apostrofato dal medesimo con espressioni volgari. In ordine ai danni riscontrati sulla sua autovettura, ha ribadito di avere parcheggiato la stessa fuori del recinto perchè lo stesso dirigente Pittalis, al quale consegnava le chiavi, gli aveva negato la possibilità di accedere al parcheggio interno dello stadio, affermando che non poteva autorizzare l'ingresso di automezzi all'interno del recinto in quanto il relativo parcheggio non era a disposizione della Società. Il rappresentante della Società Ichnos 2004, sentito anch'egli dalla Corte, ha insistito per l'accoglimento totale del reclamo, ribadendo in particolare che nessun dirigente della stessa invitava l'arbitro a parcheggiare sulla pubblica via e precisando che, qualora fosse stata da lui chiesta l'autorizzazione ad entrare con l'autovettura all'interno del recinto, non gli sarebbe stata certamente negata.La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene di dover accogliere il reclamo in ordine alla sanzione inflitta al calciatore Putzu. Infatti, pur ritenendo provata la condotta ingiuriosa e minacciosa da lui tenuta nei confronti dell'arbitro (così come descritta nel rapporto di gara che è fonte di prova privilegiata), la sanzione della squalifica per quattro gare appare eccessiva alla luce delle sanzioni edittali previste dall'articolo 19 comma 4 C.G.S.; equa e proporzionata alla reale gravità dei fatti risulta invece la squalifica per tre giornate.In relazione alla presunta responsabilità della Società reclamante per i danni patiti dall'autovettura dell'arbitro, occorre fare riferimento a quanto stabiliscono in proposito le disposizioni in vigore emanate dalla Commissione Centrale Paritetica, su accordo tra Lega Nazionale Dilettanti, Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e Associazione Italiana Arbitri. Secondo tali norme, gli Ufficiali di Gara, per ottenere da parte della Società il risarcimento dei danni subiti dalle autovetture con cui si sono recati sul luogo dell'incontro, devono chiedere al dirigente responsabile della Società ospitante il luogo preciso ove parcheggiare l'auto e consegnare le chiavi allo stesso; e, in tale contesto è fatto obbligo al dirigente di prendere visione dell'autovettura e del suo stato conservativo, contestando eventuali danni già presenti. La Corte, ciò premesso, ritiene che il reclamo non possa essere accolto; infatti il dirigente della Società Ichnos 2004, accettando in custodia le chiavi dell'autovettura, assumeva automaticamente, in nome della Società, ogni responsabilità per eventuali danni vandalici e sarebbe stato pertanto suo onere verificare lo stato della carrozzeria onde contestare all'arbitro eventuali ammaccature e graffi preesistenti; tutto ciò a prescindere dalla circostanza se a lui fosse stato o meno richiesto di indicare il luogo preciso ove parcheggiare la macchina. Il dirigente, anche nel caso che non fosse stato preventivamente interpellato in proposito, una volta accettate le chiavi, avrebbe dovuto comunque controllare ove l'auto era collocata ed eventualmente, qualora avesse ritenuto il luogo scelto non idoneo alla sicurezza del mezzo, invitare l'arbitro a spostarla in un parcheggio più idoneo. Deve essere confermata, in quanto non impugnabile ai sensi dell'articolo 45 comma 3 lettera d) C.G.S., anche l'ammenda di € 120,00 inflitta alla Società sia per i danneggiamenti all'autovettura dell'arbitro che per le intemperanze dei propri sostenitori durante tutto l'arco della partita.La Corte, per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo: DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Putzu Antonello da quattro a tre gare. RIGETTA nel resto, confermando l’obbligo della Società Ichnos 2004 a risarcire i danni cagionati alla carrozzeria dell’autovettura del direttore di gara DISPONE il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it