COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 23 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale U.S.LA CORTE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 02.04.2015. Gara La Corte / Siligo del 29.03.2015.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°49 del 23 aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale U.S.LA CORTE (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 46 del 02.04.2015. Gara La Corte / Siligo del 29.03.2015. Con reclamo tempestivamente depositato la società US La Corte ricorre avverso il provvedimento del giudice sportivo con il quale: - Il giocatore Antonio Nocco è stato squalificato fino al 31 dicembre 2017 per aver colpito il direttore di gara con un pugno nella zona petto costato sinistro che causava allo stesso fortissimo dolore e rossore nella zona interessata. Erano necessari tre minuti per riuscire ad allontanare il giocatore che continuava a proferire frasi minacciose all’indirizzo dell’arbitro. Al termine della gara minacciava l’arbitro di ritorsioni nel caso avesse riportato nel referto quanto accaduto.Il giocatore Daniele De Palmas fino al 31 dicembre 2015 per avere raggiunto l’arbitro protestando a gran voce ed averlo colpito con una violenta spallata che causava un grande segno rosso all’altezza della scapola sinistra dell’arbitro; dopo di chè avvicinando la propria fronte a quella del direttore di gara gli rivolgeva frasi offensive. Dopo l’espulsione veniva allontanato dall’arbitro dai compagni di squadra e lasciava il terreno di giuoco dopo due minuti. L’inibizione fino al 30 giugno 2015 nei confronti del dirigente Salvatore Porqueddu perché al termine dell’incontro raggiungeva il direttore di gara negli spogliatoi e gli rivolgeva una lunga serie di frasi ingiuriose e minacciose, rimanendo all’ingresso dello spogliatoio e impedendo che l’arbitro si potesse chiudere all’interno, inoltre di non scrivere quanto accaduto durante la gara in relazione al comportamento di alcuni giocatori.Nonché avverso l’ammenda di euro 150,00 per intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara e perché lo spogliatoio era privo di chiavi.La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, richiede l’annullamento delle sanzioni ed in via subordinata la loro riduzione.In particolare con riferimento alla squalifica del giocatore Nocco la società rileva l’insussistenza della condotta di violenza e precisamente il fatto che l’episodio del pugno non si sarebbe mai verificato; adduce peraltro che il calciatore squalificato Nocco non era la persona che aveva protestato e che poi avrebbe messo le mani addosso al direttore di gara, rimarcando che tale condotta – peraltro consistita in una mera manata – sarebbe stata commessa dal calciatore Porqueddu Michele, che si accolla le responsabilità per quanto accaduto. Mentre con riferimento alla squalifica di Depalmas contesta l’atto di violenza, mentre ammette le vibranti proteste; ancora, chiede la riduzione della squalifica del dirigente Porqueddu che, a loro dire, avrebbe impedito al direttore di gara di fare la doccia perché l’acqua calda era terminata. Contesta, infine, recisamente l’ammenda perché non sarebbe dato capire in cosa erano consistite le intemperanze del pubblico.La Corte d’Appello territoriale, al fine di fare chiarezza sugli avvenimenti oggetto dell’impugnazione, disponeva l’audizione del direttore di gara e del legale rappresentante della società ricorrente che ne aveva espressamente fatto richiesta.L’arbitro, nel corso del suo esame, confermava il proprio referto di gara; ribadiva di essere stato colpito dal Depalmas con una violenta spallata, che riteneva volontaria; evidenziava, seppure con qualche titubanza, che il pugno gli era stato dato dal giocatore Nocco, del quale rammentava il braccio che lo colpiva (anche se per la prima volta ammetteva che il calciatore, nello spogliatoio, si era difeso dicendogli che non sarebbe stato lui a colpirlo); confermava, inoltre, il fatto che il dirigente Porqueddu non lo aveva fatto entrare nello spogliatoio, impedendogli di fare la doccia, e costringendolo a rivestirsi ed ad abbandonare l’impianto in tutta fretta; infine ricordava di essere stato insultato dal pubblico per tutta la gara.La società ricorrente, sentita nella persona del suo delegato, insisteva nelle conclusioni già rassegnate nel corpo dell’atto di gravame. La Corte d’Appello, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali nella loro interezza, delibera quanto segue. Per quanto concerne la squalifica inflitta al calciatore Antonio Nocco si evidenzia che il Direttore di gara, nel corso della sua audizione, ha confermato di aver riconosciuto nel calciatore poi da lui espulso – rectius Nocco – la persona che lo aveva attinto con un pugno al costato e che poi lo avrebbe ingiuriato e minacciato, di talché non vi sono elementi certi per poter screditare in toto quanto riferito dal direttore di gara nel proprio referto che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata; e ciò nonostante il fatto che la reclamante, nei motivi del reclamo, abbia parlato di un presunto errore di persona, in forza di una sostanziale confessione del calciatore Michele Porqueddu che si assumeva la responsabilità di una manata all’indirizzo dell’arbitro (al proposito si rileva che tale versione è tardiva, perché introdotta solo con il gravame, mentre nel corso della gara e del suo postpartita il medesimo calciatore Porqueddu non ebbe ad assumersi alcuna colpa).Tuttavia, quest’organo giudicante, nell’attribuire la responsabilità dell’accaduto al Nocco (in assenza di elementi convergenti di senso contrario) e nel qualificarlo alla stregua di atto di violenza, rimarca al contempo l’assenza di certificazioni mediche attestanti conseguenze lesive per il direttore di gara, oltre al fatto che l’arbitro, seppure colpito, aveva comunque inteso proseguire la gara non decretandone la sospensione. Da qui la non gravità delle conseguenze fisiche asseritamente riportate.Le suddette circostanze rilevano ai fini della valutazione della gravità dell’atto di violenza: la sanzione più proporzionata al fatto è quella di 4 mesi di squalifica, ciò in considerazione della cornice edittale prevista dal disposto normativo di cui all’art. 19 del codice di giustizia sportiva, che impone, nella determinazione del quantum sanzionatorio, la valutazione di tutte le circostanze dell’accaduto.La sanzione nei confronti del Nocco Antonio va pertanto ridotta con una squalifica fino al 31 luglio 2015.Per quanto concerne, invece, la posizione del giocatore Depalmas si evidenzia la mancanza della prova circa il fatto che la spallata rifilata dal calciatore all’indirizzo del direttore di gara fosse completamente volontaria, o piuttosto fosse consistita in uno scontro di giuoco fortuito: è invece certa la condotta minacciosa ed ingiuriosa del medesimo all’indirizzo dell’arbitro. Anche in questo caso sono comunque assenti le prove relative alle lesioni eventualmente patite dal direttore di gara, che proseguiva nell’arbitraggio.Alla luce di queste considerazioni si ritiene più equa e ponderata al caso di specie una squalifica del calciatore fino al 30 maggio 2015.La sanzione dell’ammenda va invece annullata perché nel referto di gara è completamente assente l’indicazione degli elementi che attribuirebbero ai sostenitori della società US La Corte le condotte ingiuriose poste in essere da ignoti nei confronti del direttore di gara: la mancanza della motivazione sul punto impone la revoca della sanzione pecuniaria.Con riferimento, infine, alla inibizione del dirigente Porqueddu si rileva la grave condotta da lui posta in essere, allorché in segno di protesta nei confronti del direttore di gara decideva di impedire all’arbitro l’ingresso nello spogliatoio, costringendolo ad abbandonare l’impianto in tutta fretta senza neppure permettergli l’effettuazione della doccia: tale inaccettabile, ingiustificabile comportamento è stato peraltro confessato dalla ricorrente nel corso dell’audizione nanti quest’organo disciplinare.La sanzione pertanto deve essere pienamente confermata.Per tutte queste ragioni la Corte d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, RIDUCE la squalifica del calciatore Antonio Nocco al 31 luglio 2015, la squalifica del calciatore Daniele Depalmas al 30 maggio 2015; annulla la sanzione pecuniaria di euro 150,00; conferma nel resto.Dispone la restituzione della tassa del reclamo.
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