COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 506 CSAT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 216/A A.S.D. GROTTE (AG) – Avverso squalifica per 6 gare del calciatore sig. Filippo Rivituso – Campionato 3^ categoria AG – Gara Grotte/Verdenero del 11/04/2015 – C.U. n. 44 della Delegazione Provinciale di Agrigento del 16/04/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 506 CSAT 33 DEL 21 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 216/A A.S.D. GROTTE (AG) - Avverso squalifica per 6 gare del calciatore sig. Filippo Rivituso - Campionato 3^ categoria AG - Gara Grotte/Verdenero del 11/04/2015 - C.U. n. 44 della Delegazione Provinciale di Agrigento del 16/04/2015 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Grotte chiede che la sanzione impugnata, inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al sig. Filippo Rivituso quale capitano, venga annullata, essendo stato individuato nella persona del compagno di squadra n° 15 sig. Leandro Cipolla l’autore dei fatti sanzionati. A tal fine allega dichiarazione di quest’ultimo, corredata da copia del documento di identità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara costituisce piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto atto si evince che al 29° del secondo tempo il direttore di gara, alla concessione di un rigore a favore della società Verdenero, veniva accerchiato da alcuni calciatori della squadra di casa e, mentre stava chiarendo al capitano del Grotte i motivi della sua decisione, veniva strattonato alle spalle da un calciatore non identificato. Ciò posto, preliminarmente, si evidenzia che la dichiarazione allegata agli atti dall’appellante non appare veritiera in quanto il sig. Cipolla non solo al momento dei fatti non era schierato in campo, essendo entrato solo al 31° del 2° tempo così come risulta dal referto, ma la descrizione dallo stesso dichiarante fatta non coincide con quanto riferito dal direttore di gara. Nondimeno si deve rilevare che il gesto posto in essere in danno del direttore di gara non può essere considerato, in relazione alle modalità di esecuzione, così come descritte dall’arbitro nel suo referto, come atto di violenza. Il gesto va piuttosto inquadrato quale condotta di particolare gravità di cui all’art. 19 comma 1 lettera e). Ragion per cui la squalifica inflitta al capitano ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del C.G.S. deve essere revocata stante l’inapplicabilità di detta norma. Di quanto sopra, comunque, deve rispondere la società ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per cui alla stessa va applicata l’ammenda di € 250,00. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore sig. Filippo Rivituso e al contempo dispone applicarsi alla ASD Grotte l’ammenda di € 250,00. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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