COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Forcoli 2012 avverso la decisione con la quale il G.S.T. ha comminato le seguenti sanzioni: – perdita della gara disputata contro la Società Fornacette Casarosa A.S.D. con il punteggio di 0 – 3; – ammenda di € 250,00; – inibizione per mesi 1 al Dirigente accompagnatore. (C.U. n. 53 del 3.4.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Forcoli 2012 avverso la decisione con la quale il G.S.T. ha comminato le seguenti sanzioni: - perdita della gara disputata contro la Società Fornacette Casarosa A.S.D. con il punteggio di 0 - 3; - ammenda di € 250,00; - inibizione per mesi 1 al Dirigente accompagnatore. (C.U. n. 53 del 3.4.2015). L’esame della posizione di tesseramento del calciatore Pardossi Alessio nel corso della presente stagione è stata oggetto di decisione di questo Collegio, sotto la data del 2 aprile c.a. (C.U. n. 52 del 2 aprile 2015), assunta su reclamo proposto dall’A.S.D. Collevica, avversaria dell’Atletico Forcoli nella gara del 21.12.2014, accolto dal G.S.T. Territoriale della Toscana. La questione, relativa ad un errore nell’indicazione dei dati anagrafici del calciatore, risalente al primo tesseramento ha, per la sua peculiarità, determinato questa Corte a chiedere il parere del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramento il quale “….ha deliberato, in ordine alla richiesta di giudizio della Corte di Appello Territoriale della Toscana, sul tesseramento di Pardossi Alessio (03.09.1981, matr. FIGC 3208429) tesserato della Società Atletico Forcoli 2012, di confermare l’annullamento del tesseramento datato 7.11.2014 del Signor Pardossi Alessio in favore della Società Atletico Forcoli 2012 a far data dal 10.01.2015, data della comunicazione alle parti del provvedimento medesimi da parte del C.R.T. Toscana”Con detta decisione il supremo Consesso ha confermato la validità del tesseramento del Calciatore fino al giorno 9 gennaio 2015, dichiarandolo di conseguenza nullo a decorrere dalla data del 10.01.2015, per cui questa Corte ha accolto il reclamo proposto dall’Atletico Forcoli in quella sede ripristinando il risultato acquisito sul campo.Il G.S.T della Toscana rilevato quanto accertato dal Tribunale Federale Nazionale nei modi sopra indicati ha, con provvedimento pubblicato in data 3 aprile 2015 (C.U. n.53), inflitto alla Società Atletico Forcoli 2012 le sanzioni indicate in epigrafe avendo detta Società utilizzato, anche nel corso della gara Fornacette Casarosa / Atletico Forcoli 2012 disputata in data 11.01.2015, il Calciatore Pardossi Alessio.Il provvedimento viene impugnato in questa sede dall’Atletico Forcoli 2012 che lo ritiene infondato asserendo di aver ricevuto dal C.R.T. la notifica del provvedimento assunto dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione tesseramento, unicamente in data 12 gennaio 2015 – successivo quindi alla disputa della gara – per cui il proprio comportamento deve essere rilevato indenne da censure.Avendo la reclamante formalmente richiesto all'Organo Giudicante di essere ascoltata, la società è stata ritualmente convocata all'udienza del 17 aprile 2015 per essere sentita in merito alle ragioni di reclamo.In detta udienza, tuttavia, non si è potuto dare esecuzione al contraddittorio con la reclamante, in quanto il soggetto delegato a rappresentare la società è risultato colpito da provvedimento di inibizione e, come tale, impossibilitato a rappresentare la società ai sensi dell'art. 19, comma, 2, lett. a) C.G.S..Così delineati i termini della questione, la Corte passa a decisione.Nocciolo della questione riguarda lo stabilire se la conoscenza posteriore (12.01.2015) del contenuto della comunicazione inerente l’annullamento del tesseramento del calciatore Alessio Pardossi da parte della reclamante possa esimere quest'ultima da responsabilità per aver schierato, in occasione della gara in epigrafe (disputata il 11.01.2015), il calciatore medesimo, il cui tesseramento del 07.11.2014 è stato annullato dal Tribunale Nazionale Sezione Tesseramenti ‘a far data dal 10.01.2015, data della comunicazione alle parti del provvedimento medesimo da parte del Comitato Regionale Toscana’.In altre parole, occorre chiedersi se la comunicazione effettuata dal C.R.T. in data 10.01.2015, e ricevuta dalla reclamante il 12.01.2015, data in cui l’Atletico Forcoli 2012 sostiene di aver preso effettivamente contezza della decisione adottata dal Tribunale Nazionale sul tesseramento del calciatore Pardossi, possa aver inciso (in senso negativo) sotto il profilo degli elementi costitutivi della fattispecie incriminante, così da escludere la responsabilità della società per aver utilizzato detto calciatore nel corso della gara disputata il 11.01.2014.Il reclamo è infondato.Non ignora questo Giudicante che la presente questione trova la propria origine nel reclamo di prima istanza proposto dalla società Collevica al G.S.T., riguardante l’accertamento della asserita posizione irregolare del calciatore Alessio Pardossi nella gara svoltasi in data 21.12.2014 tra la stessa compagine societaria e la società Atletico Forcoli 2012; reclamo poi accolto dal G.S.T. con decisione pubblicata sul C.U. n. 37 del 22.01.2015 e, successivamente, impugnata dalla società Atletico Forcoli 2012 innanzi a questa Corte che, in accoglimento del ricorso, ha ripristinato il risultato acquisito sul campo (C.U. n. 42 del 09.02.2015).Appare pertanto evidente che, ai fini della determinazione dei profili di colpevolezza, la questione non fosse ignota all’odierna reclamante, la quale oggi lamenta di essere venuta a conoscenza dell’annullamento del tesseramento solo a seguito della comunicazione effettuata dal C.R.T. in data 10.01.2015 e dalla stessa ricevuto in data 12.01.2015.In realtà, già dalla proposizione del reclamo di prima istanza da parte del Collevica avverso la regolarità della gara disputata il 21.12.2014, l’Atletico Forcoli 2012 era già stato messo a conoscenza delle problematiche emerse sul tesseramento del calciatore Pardossi, tant’è vero che la società ha avuto modo di espletare le proprie difese proponendo gravame avverso la decisione del G.S.T.. Nondimeno, possono richiamarsi sul punto le comunicazioni del 15.11.2014 e del dicembre 2014, rimaste inevase, prodromiche alla decisione di annullamento del tesseramento poi notificato a mezzo telegramma in data 10.01.2015, con le quali l’Ufficio tesseramento del C.R.T. aveva invitato la società all’adempimento delle richieste di integrazione documentale.Sotto questo aspetto, quindi, non può non assumere decisivo rilievo, al fine di determinare la colpevolezza, l’aver la società impiegato il calciatore Pardossi - in spregio delle regole di prudenza e di cautela richieste dalla pendenza del procedimento di accertamento – in occasione della gara disputata con il Fornacette Casarosa Asd del 11.01.2015, nonostante fosse perfettamente a conoscenza delle criticità riguardanti la posizione amministrativa del calciatore in questione.In buona sostanza, la reclamante ha consapevolmente accettato, schierando il Pardossi nel corso della suddetta gara, le conseguenze di un esito infausto del procedimento pendente presso gli Organi di Giustizia Sportiva, il cui oggetto, occorre ricordare, riguardava la legittimità del tesseramento del calciatore in questione.Occorre inoltre rilevare che il provvedimento del TNF, pubblicato con il C.U. n. 5/2015, di quell’Organo, in data 26 febbraio 2015, appare chiaro nel determinare il momento a decorrere del quale devono prodursi gli effetti dell’annullamento del tesseramento in parola, cristallizzando siffatto termine ‘a far data dal 10.01.2015, data della comunicazione alle parti del provvedimento medesimo da parte del C.R.T. Toscana’, non assumendo quindi rilevanza il momento dell’effettiva conoscenza del provvedimento stesso da parte del destinatario.Se così non fosse, infatti, si avrebbe la conseguenza di lasciare sine die sospesa l’efficacia di siffatti provvedimenti, in attesa della prova dell’avvenuta conoscenza dello stesso da parte del destinatario, con la conseguenza che la parte interessata potrebbe rendersi, anche temporaneamente, irreperibile, ovvero utilizzare indebitamente i termini di giacenza per il perfezionamento del procedimento notificatorio, al fine di legittimare lo schieramento di un calciatore in posizione irregolare.Senza dimenticare che in dette ipotesi, seguendo la logica della reclamante, l’onere della prova dell’effettiva conoscenza, ai fini della decorrenza degli effetti del provvedimento, resterebbe a carico di quei soggetti che eventualmente fossero interessati a far valere la posizione irregolare del calciatore, rendendo oltremodo gravosa, financo impossibile, la relativa dimostrazione.Tutto ciò ovviamente a scapito dell’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e della regolarità dello svolgimento delle gare. Merita infine evidenziare che, in ogni caso, l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario non incide sotto il profilo della genesi della violazione che, a tutti gli effetti, rimane circoscritta al tempo in cui è stata commessa.Ne deriva, conseguentemente, la responsabilità della società per aver incautamente impiegato in posizione irregolare il calciatore Pardossi nel corso della gara disputata con il Fornacette il 11.01.2015.P.Q.M.la C.S.A.T.T.: 1. respinge il reclamo proposto dalla società ATLETICO FORCOLI 2012; 2. conferma il provvedimento impugnato; 3. ordina disporsi l’addebito della tassa di reclamo
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