COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo A.S.D. S. Banti Barberino avverso inibizione Vettori Filippo fino al 2552017 (c.u. n° 42 del 2532015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 57 del 23.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo A.S.D. S. Banti Barberino avverso inibizione Vettori Filippo fino al 2552017 (c.u. n° 42 del 2532015) Propone rituale reclamo l’ASD S. Banti Barberino, avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. di Prato con la seguente motivazione: “Per offese e minacce al DG colpendolo con uno sputo all’altezza del petto, strattonandolo poi per un braccio causandogli breve ma intenso dolore.”.La reclamante con alquanto singolare reclamo, riportante in prima persona la versione dei fatti del dirigente inibito, chiede una riduzione della sanzione, negando semplicemente di aver commesso i fatti a lui ascritti e proponendo testimonianze in proposito.La Corte d’Appello Sportiva Territoriale, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.Il DG nel supplemento di rapporto è estremamente chiaro e sicuro nel confermare in toto i comportamenti del Vettori che sono stati estremamente gravi, tanto più se rapportati ad un contesto di campionato giovanile laddove i dirigenti (in particolare quelli che hanno anche veste di genitore), dovrebbero rappresentare un esempio comportamentale per i giovani calciatori.Osserva la Corte come le richieste istruttorie della reclamante non possano essere accolte non essendo ammissibili le prove testimoniali nel procedimento sportivo ordinario.Il supplemento di rapporto la cui valenza probatoria è assoluta e privilegiata, non consente di giustificare né di riconsiderare i comportamenti del dirigente, tuttavia la sanzione comminata dal primo giudice appare eccessiva ed in tal senso va ridotta a diciotto mesi.P.Q.M.La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al dirigente Vettori Filippo fino al 25 settembre 2016, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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