DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/04/2015 Delibera del Giudice Sportivo gara del 19/ 4/2015 FEMMINILE NEBRODI – LAZIO CALCIO FEMMINILE
DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65
Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/04/2015
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 19/ 4/2015 FEMMINILE NEBRODI - LAZIO CALCIO FEMMINILE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, osserva:
la Società S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE con comunicazione trasmessa al Dipartimento Calcio Femminile
assume che la mancata presentazione della propria squadra sul campo del FEMMINILE NEBRODI per la
disputa della gara di cui all'oggetto è dipesa da una causa di forza maggiore, e precisamente, per l'assenza
di posti disponibili sul solo volo di ritorno del giorno 19.4.2015, PALERMO / ROMA, con attestazione di una
email di una agenzia di viaggi del 17.4.2015.
Ciò precisato, va rilevato che l'art. 55 delle NOIF - mancata partecipazione alla gara per causa di Forza
Maggiore - nello stabilire che la declamatoria della sussistenza della causa di Forza Maggiore compete al
Giudice Sportivo, precisa che il procedimento innanzi a detto Giudice è instaurato nel rispetto delle modalità
procedurali previste dal C.G.S., nel caso in esame la S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE, non ha osservato i
termini abbreviati di cui al C.U. n. 61 del 1.4.2015 del D.C.F., del quale fa parte integrante il C.U. n. 186/A
della FIGC pubblicato in data 26.3.2015, avendo inviato il fax in data 20.4.2015 alle ore 12.48, allorquando il
termine era fissato entro le ore 12.00.
Peraltro, non ha inviato alcuna comunicazione all'altra Società.
In tal modo non sono state rispettate in alcun modo le modalità procedurali di cui all'art. 55 sopracitato, in
combinato disposto con i Comunicati Ufficiali predetti.
Il mancato rispetto di dette modalità preclude a questo Giudice di esaminare nel merito la questione dedotta
dalla Società, con le conseguenze di cui all'art. 53 comma 2 delle NOIF
PQM
infligge alla S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 1.200 euro quale seconda
rinuncia, nonche' a corrispondere eventuale indennizzo alla Societa' NEBRODI , per le spese sostenute ai
fini della disputa della gara che siano debitamente documentate.
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