F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA – (nota n. 8223/346 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052/TFN del 28 Aprile 2015 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PECORELLI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA E CALCIO SORA - (nota n. 8223/346 pf14-15/DP/fda del 31.3.2015). Il deferimento Con atto di deferimento del 31.03.2015, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di: - Andrea Pecorelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore Barone Mario, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 240 del 25.06.2014, confermata dal Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche - con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 5/TNF-SVE del 10.10.2014, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione; La Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, i deferiti non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale mentre nessuno è comparso per i deferiti. Il rappresentante della Procura federale, ritenuta prova la responsabilità dei deferiti, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - per Andrea Pecorelli, la inibizione per mesi 9 (nove); - per la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), sanzioni così determinate tenuto conto della recidiva. Motivi della decisione Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 240 del 25.06.2014, confermata dal Tribunale federale nazionale - sezione vertenze economiche - (Com. Uff. n. 5/TNF-SVE del 10.10.2014), la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, veniva condannata al pagamento in favore del calciatore Barone Mario della somma di € 14.400,00 (€ quattordicimilaquattrocento/00) oltre ad € 700,00 (€ settecento/00) per oneri e spese di procedimento. La predetta decisione veniva comunicata alle parti mediante lettera a/r ricevuta dalla in data 17.11.2014 e la Società non provvedeva al pagamento, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione, di quanto dovuto. I fatti come sopra rappresentati sono comprovati dalla documentazione prodotta dalla Procura federale a corredo del proprio atto di deferimento e integrano, a carico del Sig. Andrea Pecorelli, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, gli estremi delle violazioni di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, ovvero violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver omesso di corrispondere le somme riconosciute dalla Commissione Vertenze economiche al calciatore Barone Mario. Alla luce di quanto sopra, risulta comprovato, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Sig. Andrea Pecorelli, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe e acclarata responsabilità diretta e oggettiva della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, per i fatti ascritti al Sig. Andrea Pecorelli, suo Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti. Riguardo alle sanzioni da applicare al caso di specie, l’art. 8, commi 9 e 10, CGS prevede, in caso di mancato pagamento nel termine previsto dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici, la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica per le Società, mentre per i dirigenti l’inibizione non inferiore a mesi 6. Nel caso di specie, considerata la recidiva specifica della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione va aumentata tenuto conto della gravità del fatto e della reiterazione delle infrazioni. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge al Sig. Andrea Pecorelli la sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove) e alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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