COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. DI GASBARRO BRUNO (DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.C.D. SAN DEMETRIO NE’ VESTINI) AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTOPIANO DI NAVELLI / SAN DEMETRIO NE’ VESTINI, DISPUTATA IL 22.2.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 31, DEL 26.2.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°57 del 30/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL SIG. DI GASBARRO BRUNO (DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.C.D. SAN DEMETRIO NE’ VESTINI) AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2016, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALTOPIANO DI NAVELLI / SAN DEMETRIO NE’ VESTINI, DISPUTATA IL 22.2.15 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 31, DEL 26.2.15 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, il sig. Di Gasbarro Bruno, tesserato per la società A.C.D. San Demetrio Ne’ Vestini, ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adotto dal G.S. perché, dopo essere stato allontanato dal direttore di gara per eccessive proteste, reagiva “afferrando i genitali dell’arbitro stringendo con moderata forza”. A fine gara, inoltre, proferiva gravissima minaccia all’indirizzo del medesimo.Ha dedotto l’appellante l’eccessività della squalifica, in quanto si sarebbe limitato a far recedere il direttore di gara dalle sue manifestate intenzioni con una “manata di allontanamento” negando, poi, di avergli rivolto delle minacce. Tale versione è stata ribadita i sede di audizione.L’Arbitro della gara, in sede di supplemento, ha ribadito che, nella fattispecie, il dirigente Di Gasbarro aveva compiuto il gesto sopra descritto, aggiungendo che lo stesso, a fine gara, aveva testualmente detto “ Se provi a scrivere qualcosa ti mando due albanesi”.Osserva la Corte che l’appello deve essere respinto, in quanto il comportamento addebitato è comprovato chiaramente dalla versione dei fatti fornita dal direttore di gara, fonte di prova privilegiata, mentre la sanzione deve ritenersi congrua e adeguata alla condotta gravemente intimidatoria, provocatoria, ingiuriosa e minacciosa, tenuta dallo stesso dirigente.Per questi motivi, la Corte,DELIBERAdi respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it