COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 27/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. CALCIO VAJONT (Campionato Prima Categoria – Gir. A) in merito alla sanzione della ammenda di euro 400,00 (in C.U. n. 105 dd. 16.04.2015).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 27/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO dell’ A.S.D. CALCIO VAJONT (Campionato Prima Categoria – Gir. A) in merito
alla sanzione della ammenda di euro 400,00 (in C.U. n. 105 dd. 16.04.2015).
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. CALCIO VAJONT ha impugnato la sanzione dell’ammenda di
euro 400,00 comminata dal G.S.T. “ai sensi dell'art.18, punto 1, lett. b) CGS, dell'art. 21, punto 1 e
dell'art. 4,punto 3, del CGS In quanto dei propri sostenitori per tutto il secondo tempo, in particolare
dapprima due soggetti e, successivamente buona parte dei sostenitori stessi rivolgevano delle
espressioni gravemente ingiuriose nei confronti dell'arbitro (responsabilità oggettiva e recidiva).”
Nelle more, però, con provvedimento in c.u. 107 del 23.04.2015, il G.S.T. ha dato atto di essere
incorso in un errore di fatto nella lettura del referto ed ha annullato la sanzione in capo all’A.S.D.
CALCIO VAJONT, provvedendo diversamente per punire quegli stessi fatti refertati dal Direttore di
Gara.Ne deriva la cessazione della materia del contendereP.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G.:
- dichiara cessata la materia del contendere ed archivia il procedimento.
- dispone il non addebito della tassa reclamo.
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