COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SAN BARTOLOMEO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 A CARICO DEI DIRIGENTI GIANNI CAPRARO E TOMMASINO MASSARO, SQUALIFICA PER 6 GARE ALL’ALLENATORE FABIO MASSARO, SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE GABRIELE ROMANO E L’AMMENDA DI € 200,00 (150,00 + 50,00) ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 17 MARZO 2015 GARA: NUOVA SAN BARTOLOMEO – BROCCOSTELLA DEL 15-3-2015 (Campionato Terza Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA SAN BARTOLOMEO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31-12-2015 A CARICO DEI DIRIGENTI GIANNI CAPRARO E TOMMASINO MASSARO, SQUALIFICA PER 6 GARE ALL’ALLENATORE FABIO MASSARO, SQUALIFICA PER 3 GARE AL CALCIATORE GABRIELE ROMANO E L’AMMENDA DI € 200,00 (150,00 + 50,00) ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATI SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 17 MARZO 2015 GARA: NUOVA SAN BARTOLOMEO - BROCCOSTELLA DEL 15-3-2015 (Campionato Terza Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015 La Società Nuova San Bartolomeo ha eccepito le sanzioni inflitte in primo grado alla Società e ai propri tesserati come specificato a margine, negando in parte gli episodi addebitati ed in parte riconducendoli a proteste, ancorché eccessive, dei tesserati stessi nei confronti dell’arbitro. La ricorrente conclude chiedendo la revoca dell’ammenda ed una significativa riduzione delle altre sanzioni. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), appare chiaro il comportamento gravemente intimidatorio, minaccioso ed invasivo dei dirigenti Capraio Gianni e Massaro Tommasino nei confronti dell’arbitro a fine gara (spinte, tentativo di chiudere lo spogliatoio), l’inibizione loro inflitta appare però eccessiva rispetto agli addebiti, per cui la sanzione inflitta va ridotta al 31/10/2015. Anche la squalifica per 3 gare a carico del calciatore Gabriele Romano va ridotta a 2 gare, riconducendo la sua condotta ad un’unica espressione offensiva verso l’arbitro. Riguardo l’ammenda di € 200,00, la stessa appare ampiamente congrua rispetto all’entità degli accaduti: persona appartenente della Società ancorché non in lista, durante la gara minacciava gravemente l’arbitro e al termine dell’incontro, tentava di introdursi nello spogliatoio arbitrale; accertata carenza di acqua calda nello stesso locale. Circa il comportamento dell’allenatore Massaro Fabio, è parere di questa Corte che la squalifica inflittagli sia adeguata all’episodio; al termine dell’incontro il suddetto rincorreva l’arbitro e teneva nei suoi confronti un inaccettabile condotta gravemente minacciosa ed intimidatoria urlandogli improperi, mimando schiaffi e pugni e rivolgendogli nel contempo gravi offese tanto da costringerlo a rientrare velocemente nello spogliatoio. Premesso quanto sopra questa Corte Sportiva di Appello DELIBERA di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’inibizione ai dirigenti Gianni Capraro e Tommasino Massaro al 31/10/2015; la squalifica al calciatore Gabriele Romano a 2 gare; rimangono confermate le restanti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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