COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE D’ARPINO MARCO, DELLA A.S.D.TECCHIENA TECHNA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO, PER DIECI GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U. N. 208 DEL 25.03.2015, (GARA : A.S.D. TECCHIENA TECHNA – U.S.FORMIA 1905 CALCIO, DEL 22.03.2015), CAMPIONATO DI PROMOZIONE , GIRONE D. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 238/LND del 24/4/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE D’ARPINO MARCO, DELLA A.S.D.TECCHIENA TECHNA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO, PER DIECI GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, CON C.U. N. 208 DEL 25.03.2015, (GARA : A.S.D. TECCHIENA TECHNA – U.S.FORMIA 1905 CALCIO, DEL 22.03.2015), CAMPIONATO DI PROMOZIONE , GIRONE D. Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 228 del 17.4.2015 Considerato, preliminarmente, che in data 28.03.2015, veniva avanzata, da parte della A.S.D. Tecchiena Techna calcio, relativa impugnazione della decisione riportata in epigrafe, ai fini della riduzione della squalifica inflitta al proprio giocatore Sig.D’Arpino Marco, e che successivamente , in data 31.03.2015 , veniva altresì introdotta ulteriore istanza sempre per lo stesso oggetto e questione, Tanto premesso, questo Organo giudicante, pregiudizialmente, nell’ambito della sua competenza, ritiene di unificare i due procedimenti, sussistendo tra gli stessi, comunanza di elementi soggettivi e quindi connessione sia per identità di fatto che di diritto. Pertanto; La Corte Sportiva D’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata come da richiesta la parte ricorrente, osserva quanto segue: Dal rapporto di gara emerge che al termine dell’incontro, il calciatore D’Arpino Marco, spingeva al petto un giocatore avversario di colore, e nella medesima circostanza gli rivolgeva espressioni offensive per motivi di razza, (sanzione così determinata ai sensi dell’art.11 comma 2 del C.G.S.) La parte istante a mezzo di suo legale, evidenziava l’acceso clima della partita, che portava alla fine della stessa, ad uno scontro verbale tra le due squadre e ad una rissa, che vedeva però, la maggior parte dei giocatori collaborare nel riportare la calma e comunque estranei alle condotte violente ed offensive. Inoltre escludeva che il D’Arpino, avesse avuto nei confronti dell’avversario, alcun atteggiamento propriamente di natura discriminatoria , ma un mero diverbio e un “ leggero spintonamento”. Pertanto il difensore, riportandosi integralmente a tutte le considerazioni ampiamente e magistralmente argomentate, nell’ atto di ricorso, chiedeva la riduzione della squalifica inflitta nei confronti del suo patrocinato. Il ricorso non è degno di accoglimento. Nel merito, si ritiene che l’espressione, offensiva di natura discriminatoria e razziale, (meglio riportata per inciso, nella chiusura del rapporto dell’assistente del direttore di gara , che assurge a fonte privilegiata di prova ai sensi dell’art. 35 sub 1.1. del c.g.s.), sia estremamente irriguardosa e lesiva della dignità propria appartenente ad ogni Persona, e che a prescindere da qualsiasi contesto o motivazione in cui è scaturita, come dalla sua involontarietà ed occasionalità, non la si può giustificare. Tale parola riconduce al concetto di subordinazione e diversità , che poi la rende nell’uso contemporaneo di grado discriminatorio e quindi pregiudiziale nei confronti di una razza, e ciò è cosa ingiusta, dato che i valori dell’uomo vanno oltre quest’ultima. In proposito è pure compito di ogni Istituzione, soffermarsi a censurare appropriatamente detti episodi in ogni ambito , ed in particolar modo nel settore dello sport che è occasione squisita di incontro e confronto leale con ogni cultura, e questo anche ad un fine propriamente pedagogico, per poter meglio sensibilizzare la diffusione, nella nostra società globale, dei principi della tolleranza, del rispetto reciproco e dell’integrazione interculturale. Reputata quindi congrua e ben adeguata alla reale portata ed entità dei fatti , la sanzione inflitta dal Giudice sportivo di primo grado; Delibera Di respingere il reclamo, e conseguentemente conferma la squalifica del calciatore D’Arpino Marco della Società ASD Tecchiena Techna, per dieci gare La tassa reclamo versata va incamerata.
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