COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 28/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo RED DEVILS – CAMPIONATO III Cat. – GIR. C GARA del 19.04.2015 tra ATLETICH ROZZANO/RED DEVILS Comunicato Ufficiale della delegazione di Milano n. 39 del 23.04.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 28/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo RED DEVILS - CAMPIONATO III Cat. - GIR. C GARA del 19.04.2015 tra ATLETICH ROZZANO/RED DEVILS Comunicato Ufficiale della delegazione di Milano n. 39 del 23.04.2015 La società RED DEVILS ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha disposto le ripetizione della gara - chiedendo di far riprendere la partita dal 25 del secondo tempo ovvero di comminare la sconfitta dalla squadra avversaria per 0-3.La Corte Sportiva d’appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, anche mediante invio alla squadra avversaria, osserva.Come ha osservato correttamente il Giudice Sportivo nel provvedimento reclamato, l’arbitro non ha messo in atto tutto quanto in suo potere per riprendere la gara dopo averla sospesa per intemperanze di uno tifoso entrato su terreno di giuoco - peraltro prontamente allontanato dall’intervento di alcuni calciatori – e discussioni nel frattempo sorte tra calciatori e spettatori. Considerato che nel caso di specie vi è stata quindi un’irregolare interruzione della gara stessa da parte dell’arbitro e che, ai sensi dell’Art. 17 del CGS, il Giudice Sportivo ha il potere di ordinare la ripetizione della gara irregolare, il provvedimento impugnato deve ritenersi corretto e merita così di essere confermato.Tanto premesso e ritenuto, rigetta il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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