COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US ORIONE 1947 e Filisetti Giulio in proprio Camp. 3° Cat. Gir. C Gara dell’1.03.2015 tra Atletich Rozzano / US Orione 1947 C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 12.03.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società US ORIONE 1947 e Filisetti Giulio in proprio Camp. 3° Cat. Gir. C Gara dell’1.03.2015 tra Atletich Rozzano / US Orione 1947 C.U. n. 33 della Delegazione di Milano datato 12.03.2015. La Società US ORIONE 1947 ed il calciatore4 FILISETTI Giulio hanno proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino al 30.06.2016 il calciatore FILISETTI Giulio, lamentando che il FILISETTI non ha sferrato un pugno all’arbitro o in direzione dello stesso né tantomento ha inavvertitamente colpito un altro soggetto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentiti i reclamanti, US DON ORIONE 1947 ed il calciatore FILISETTI Giulio, rileva : l’arbitro, chiamato a effettuare chiarimenti avanti questa Corte, ha confermato che il calciatore FILISETTI, dapprima ha proferito una frase offensiva nei confronti dell’arbitro e successivamente ha tentato di colpirlo con un pugno senza riuscire nell’intento per il frapporsi di un dirigente dell’Atletich Rozzano che riceveva sulla testa il pugno destinato all’arbitro. L’arbitro ha inoltre precisato che il pugno ha causato una ferita sanguinante alla testa del dirigente dell’Atletich Rozzano il quale veniva portato nello spogliatoio dell’arbitro e medicato dagli operatori del 118. Considerato che il rapporto arbitrale, peraltro confermato dall’arbitro a questa Corte, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova, le deduzioni svolte dalle reclamanti nei rispettivi reclami costituiscono mere allegazioni di parte, prive di valore e riscontro probatorio. La gravità del gesto giustifica la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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