COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD SEDRIANO Camp. Pulcini Gara del 7.02.2015 tra Barona / ACD Sedriano C.U. n. 37 della Delegazione di Milano datato 10.04.2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ACD SEDRIANO Camp. Pulcini Gara del 7.02.2015 tra Barona / ACD Sedriano C.U. n. 37 della Delegazione di Milano datato 10.04.2015. La Società ACD SEDRIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato l’ammenda di Euro 100,00 e la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse sostenendo che l’arbitro di parte della Barona avrebbe del tutto arbitrariamente e genericamente imputato un comportamento razzista al pubblico della ACD Sedriano, inserendo una frase nel rapporto di gara non controfirmata dalla ACD Sedriano. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rilevato che vi è una controversia in merito al comportamento razzista imputato al pubblico dell’ACD Sedriano, manda gli atti alla Procura Federale, onde effettuare gli opportuni accertanti in merito ai fatti accaduti ed in particolare se vi sia stato o meno un comportamento razzista parte dei sostenitori della ACD SEDRIANO nei confronti di un calciatore di colore della BARONA, riservandosi all'esito ogni decisione.
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