COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO CENTOBUCHI C5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2016 APPLICATA AL CALCIATORE FUNARI ALAN SEGUITO GARA ATLETICO CENTOBUCHI C5/FUTSAL 100 TORRI DEL 10.4.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “G” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 78 del 15.4.2015)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 170 del 29/04/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO A.S.D. ATLETICO CENTOBUCHI C5 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2016 APPLICATA AL CALCIATORE FUNARI ALAN SEGUITO GARA ATLETICO CENTOBUCHI C5/FUTSAL 100 TORRI DEL 10.4.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “G”
(Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 78 del 15.4.2015)
Il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore FUNARI Alan, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2016 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Centobuchi C5 chiedendo per il proprio calciatore la riduzione, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti come accaduti, della squalifica allo stesso inflitta dal primo Giudice. Pur ammettendo la reclamante la gravità della condotta posta in essere dal proprio tesserato - definita “riprovevole sotto tutti i punti di vista”, manifestatasi in un “momentaneo gesto di rabbia, di certo connesso alla tensione agonistica, generata nell’ambito di una partita molto sentita dalle parti” - invocava per lo stesso l’applicazione delle attenuanti della giovane età e dei suoi buoni precedenti disciplinari, nonché del pentimento dallo stesso manifestato a fine gara nei confronti dell’arbitro al quale, unitamente al Presidente della società, chiese scusa per l’accaduto. Alla richiesta audizione, la reclamante ha illustrato ulteriormente i motivi del gravame, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato la condotta ascritta al Funari, precisando che questi, nell’occasione:fu espulso dalla panchina in cui si trovava per reiterati insulti nei suoi confronti e per avere proferito espressioni blasfeme; alla notifica del provvedimento disciplinare, lo colpì con un calcio al basso ventre, provocandogli forte dolore che gli perdurò per qualche giorno, costringendolo così ad interrompere la gara per qualche minuto; portato via a forza dai suoi compagni di squadra, continuò ad insultarlo e minacciarlo anche dalla tribuna.
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che la tesi difensiva della società reclamante, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell’accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili;
• ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli e che, comunque, nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere proteste manifestate attraverso comportamenti violenti, come tali, di eccezionale gravità, profondamente lesivi di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;
• ritenuto pertanto che la condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica appieno la pena inflittagli, all’evidenza determinata dal primo Giudice previa concessione allo stesso giudicabile delle circostanze attenuanti qui invocate dalla reclamante;
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Centobuchi C5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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