COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. U.S.A. S. CATERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMUNANZA/U.S.A. S. CATERINA DEL 17.4.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo – Com. Uff. n. 85 del 22.4.2015)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 170 del 29/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO A.S.D. U.S.A. S. CATERINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMUNANZA/U.S.A. S. CATERINA DEL 17.4.2015 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo - Com. Uff. n. 85 del 22.4.2015) L’A.S.D. U.S.A. S. Caterina proponeva reclamo al competente Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Fermo in relazione alla gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 3. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara un calciatore in posizione irregolare perché sotto falso nome, utilizzando il documento di altra persona: in particolare, nella lista di gara del Comunanza veniva indicato, con il numero 14 di maglia, il calciatore Soprano Nicola (n. 13.09.1991), ma alla gara partecipava altro e diverso calciatore, certo Soprano Giacomo (n. 25.07.1995), peraltro in posizione irregolare in quanto non tesserato con la ridetta società. Il Giudice sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, respingeva il reclamo, ritenendo l’infondatezza delle asserzioni della società alla luce della documentazione in atti. L’A.S.D. U.S.A. S. Caterina ha ritualmente appellato tale decisione, riproponendo le medesime argomentazioni formulate in primo grado ed insistendo nella richiesta di aggiudicazione della gara a proprio favore. Alla richiesta audizione, la reclamante ha illustrato ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito in ordine alle modalità dell’effettuata identificazione dei calciatori della gara in esame ed, in sua presenza e del Collegio, il calciatore Soprano Nicola ha ammesso “di non avere giocato l’incontro in oggetto e che al suo posto ha giocato, per quel che sa, non essendo presente, il fratello Soprano Giacomo”. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro, la reclamante ed il calciatore Soprano Nicola; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’espletata istruttoria è emersa la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo stato acclarato che il calciatore Soprano Giacomo, tesserato nella stagione sportiva in corso a favore dell’A.S.D. San Marco Servigliano, partecipò alla gara in esame sotto il falso nome ed utilizzando il documento del fratello Soprano Nicola e, quindi, in posizione irregolare; • visti gli artt. 10, comma 6, e 17, comma 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. U.S.A. S. Caterina e, per l’effetto, applica all’U.S. Comunanza la sanzione sportiva della perdita per 0 a 6 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le valutazioni e le iniziative di competenza.Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti e le comunicazioni di rito.
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