COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.C.D. CELLE DI SAN VITO – A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO del 12/4/2015 (Reclamo della A.C.D. CELLE DI SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore STANGO Manolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 16/4/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 30 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale GARA: A.C.D. CELLE DI SAN VITO – A.S.D. VIRTUS CALCIO PUTIGNANO del 12/4/2015 (Reclamo della A.C.D. CELLE DI SAN VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore STANGO Manolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 65 in data 16/4/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali; - rilevato infatti che oltre al comportamento violento nei confronti di un avversario il calciatore STANGO Manolo si è reso responsabile di comportamento antisportivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica inflitta dal Primo Giudice che va condivisa e confermata P.Q.M. DELIBERA - respingersi il reclamo proposto dalla società A.C.D. CELLE DI SAN VITO e per l’effetto addebitarsi la tassa sul conto della stessa.
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