COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 221/A A.S.D. PIEDIMONTE (CT) – Avverso assegnazione gara perduta per 0 -3; ammenda di € 800,00 squalifica per quattro gare calciatori Fieschi Danilo, Monforte Mirko, Myshkin Iaroslav, Pagano Domenico, Panebianco Alessandro; Zappalà Leonardo; squalifica per tre gare calciatore sig. Monforte Cosimodario – Campionato di 2^ categoria Play Off girone “F” – Gara F24 Ghibellina/Piedimonte del 18/04/2015 – C.U. N° 509 del 22/04/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 221/A
A.S.D. PIEDIMONTE (CT) - Avverso assegnazione gara perduta per 0 -3; ammenda di € 800,00 squalifica per quattro gare calciatori Fieschi Danilo, Monforte Mirko, Myshkin Iaroslav, Pagano Domenico, Panebianco Alessandro; Zappalà Leonardo; squalifica per tre gare calciatore sig. Monforte Cosimodario - Campionato di 2^ categoria Play Off girone “F” – Gara F24 Ghibellina/Piedimonte del 18/04/2015 - C.U. N° 509 del 22/04/2015.
Propone appello la società A.S.D. Piedimonte chiedendo, in buona sintesi, la riforma delle sanzioni come sopra riportate, assumendo che quanto accaduto è da ascrivere a fatto e colpa del direttore di gara che è risultato essere inadeguato alla direzione della gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame risulta inammissibile per quanto attiene al risultato gara poiché non risulta allegata la ricevuta attestante l’invio del gravame alla consorella.
Lo stesso risulta, ai sensi dell’art. 33 comma 6 C.G.S., inammissibile per ciò che attiene non solo la sanzione dell’ammenda ma anche per le sanzioni a carico dei tesserati risultando assolutamente generico nella sua formulazione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.S.D. Piedimonte, disponendo l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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