COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 222/A A.S.D. PALAGONIA (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Carmelo Cucuzza per 4 gare e ammenda di € 300,00 – Gara di play off di 1^ categoria Megara Club Augusta 2008/Palagonia del 18/04/2015 – C.U. n. 509 del 22/04/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 222/A A.S.D. PALAGONIA (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Carmelo Cucuzza per 4 gare e ammenda di € 300,00 - Gara di play off di 1^ categoria Megara Club Augusta 2008/Palagonia del 18/04/2015 - C.U. n. 509 del 22/04/2015. Con rituale e tempestivo ricorso diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Palagonia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate. La Società appellante sostiene che il calciatore sig. Carmelo Cucuzza non ha usato alcuna violenza fisica o verbale nei confronti del direttore di gara, limitandosi a chiedere spiegazioni alla terna, rea a suo dire di avere convalidato un gol non regolare. Sostiene inoltre che il lancio di petardi che ha determinato l’applicazione dell’ammenda è avvenuto ad opera di entrambe le tifoserie, non essendo perciò giustificabile una disparità di trattamento nell’applicazione della sanzione pecuniaria, che appare meno grave nel caso della squadra ospitante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell’arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed ai sensi del comma 2.1 del comportamento del pubblico. Dalla lettura degli atti ufficiali di gara si evince in modo chiaro che il sig. Carmelo Cucuzza, al termine della gara, urlava frasi insultanti e minacciose nei confronti del direttore di gara. Così come appare evidente che l’assistente arbitrale, fatto oggetto di ripetuti lanci di petardi da parte di entrambe le tifoserie, ha indicato con precisione che al 10° del 2° tempo gli esplodeva a pochi metri un petardo lanciato dalla tifoseria della squadra ospite, che lo costringeva, a fine gara, a ricorrere alle cure dei sanitari riportando una prognosi di giorni 7 s.c. In ragione di quanto sopra esposto non può non rilevarsi che le argomentazioni difensive sono del tutto prive di riscontro probatorio, apparendo la condotta del sig. Carmelo Cucuzza determinata all’adozione di espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro piuttosto che dalla volontà di richiedere spiegazioni. Quanto alla sanzione dell’ammenda non può non rilevarsi che essa appare adeguata a quanto verificatosi, anche a fronte della precisa indicazione risultante dagli atti ufficiali di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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