COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 24.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO – BEVAGNA, DISPUTATA A PETRIGNANO IL 29.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: L’AMMENDA €. 800,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 143 del 24.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PETRIGNANO - BEVAGNA, DISPUTATA A PETRIGNANO IL 29.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 132 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.04.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: L’AMMENDA €. 800,00 ALLA SOCIETA’ RECLAMANTE.HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.04.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e all’esito dell’audizione dell’Arbitro è emerso che i sostenitori della società reclamante hanno tenuto comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro per tutta la durata della gara; inoltre a fine gara un sostenitore del Bevagna non autorizzato entrava nell’ara antistante gli spogliatoi e rivolgeva frasi irriguardose ed offensive all’indirizzo del direttore di gara. Tali condotte sono deprecabili e meritano adeguata sanzione che, tuttavia, a parere di questa Corte, può essere contenuta in €. 650,00 di ammenda. P.Q.M. - In parziale accoglimento del reclamo riduce l’ammenda inflitta dal G.S. alla società A.S.D. Bevagna ad €. 650,00. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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