F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) – (nota n. 8117/45 pf14- 15 SP/gb del 27.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/TFN del 05 Maggio 2015 (156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) - (nota n. 8117/45 pf14- 15 SP/gb del 27.3.2015). Con nota del 27 marzo 2015 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - il Sig. Fiorini Gianluca, agente iscritto nell’elenco della FIGC, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in vigore fino al 31.7.2014 e dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS, dell’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse indicato nel contratto stipulato tra Calcio Catania Spa ed il calciatore Gyomber Norbert datato 25.1.2013, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla Società. Il deferimento era stato formalizzato in base alle risultanze degli atti del procedimento disciplinare n. 45pf14-15, in ordine ad un presunto falso materiale posto in essere dal Catania Calcio, che avrebbe aggiunto una clausola non presente al momento della sottoscrizione, sul modulo Federale del mandato conferito dalla Società all'agente Sig. Gianluca Fiorini per il tesseramento del calciatore Norbert Gyomber; La conclusione delle indagini veniva ritualmente comunicata e successivamente il deferito depositava memoria difensiva chiedendo il proscioglimento dall’ incolpazione. In esito all’odierna trattazione il Procuratore Federale chiedeva la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno). Nessuno compariva per la parte deferita. La valutazione delle risultanze probatorie trasmesse dalla Procura Federale fa ritenere accertati i fatti contestati nel capo d’incolpazione e coerenti le argomentazioni esposte nel deferimento. Convincimento che trova riscontro, in particolare, dalla copia del mandato agente - Società del 18.1.2013 prodotti dall'agente e dalla Società ai collaboratori della Procura Federale; dalla copia depositata presso la Commissione Agenti; dall’audizione Sig. Gianluca Fiorini; dal contenuto del contratto economico tra Catania Calcio ed il calciatore Norbert Gyomber depositata presso la Lega Nazionale Professionisti serie A. Deve quindi ritenersi accertato: - che il Sig. Gianluca Fiorini ha ricevuto mandato dalla Calcio Catania Spa, datato 18.1.2013 e depositato presso la Commissione Agenti della FIGC il 24.1.2013, per il tesseramento ed il trasferimento di contratto del calciatore Sig. Gyomber Norbert; - che il Sig. Gianluca Fiorini, per sua stessa dichiarazione, ha svolto la propria opera per l'esecuzione del mandato ricevuto; - che dall’esame della copia depositata presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A del contratto del 25.1.2013 tra il calciatore Sig. Gyomber Norbert e la Calcio Catania Spa, non risulta indicato il nome del Sig. Gianluca Fiorini. Al di là dell'asserita assenza in sede di stipulazione del contratto, non risulta che il Sig. Fiorini abbia posto in essere alcuna attività idonea ad accertarsi dell'avvenuta indicazione del suo nome del contratto, previa richiesta di copia dello stesso alla Società Calcio Catania Spa o alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, presso la quale lo stesso era depositato; non adempiendo perciò all’ onere in tal senso previsto dall'art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di Calciatori, e dall'art. 93, comma 1, delle NOIF. Sulla base delle esposte considerazioni, non può in alcun modo dubitarsi della sussistenza della condotta contestata nel deferimento, che realizza la violazione della normativa Federale come rubricata nell’incolpazione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge a Fiorini Gianluca la sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta).
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