F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IORIO ANGELO SEGUITO GARA VILLAFRANCA/SONDRIO DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015).
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. VILLAFRANCA VERONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IORIO ANGELO SEGUITO GARA VILLAFRANCA/SONDRIO DEL 2.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015).
Con ricorso ritualmente proposto la A.S.D. Villafranca Veronese ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 120 dell’8.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale – ha inflitto, seguito gara Villafranca di Verona/Sondrio Calcio del 2.4.2015, al calciatore Iorio Angelo la squalifica per 4 gare effettive per avere “a gioco fermo, colpito con un calcio alla caviglia un calciatore avversario e, ponendogli una mano sul viso, lo faceva cadere a terra”. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza dell'addebito disciplinare eccependo che lo Iorio, notando il suo compagno Taddeo finito a terra per un fallo commesso dall'avversario Spaggiari, si avvicinava a quest'ultimo spingendolo con forza con la mano destra sulla spalla sinistra. A supporto di quanto sostenuto, pur stigmatizzando la condotta dello Iorio, ha allegato una dichiarazione testimoniale rilasciata dal calciatore Spaggiari che scagionava lo Iorio sconfessando la refertazione della terna arbitrale. Concludeva chiedendo la riduzione della squalifica da quattro a due giornate. Allegava, infine, un CD con immagini video dell'azione interessata. Alla seduta del 24.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – IIIa Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti e concluso in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Si osserva preliminarmente che, sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato la violenza del gesto posto in essere dallo Iorio, in tal senso ribadita anche dal suo assistente n. 1. Rileva, peraltro, questa Corte che, ex art. 35 n° 1 – 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da ciò consegue l'inutilizzabilità, oltre che inammissibilità, della supposta testimonianza allegata al ricorso. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Villafranca Veronese di Villafranca Veronese (Verona). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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