F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALC. VIRGA FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/MAPELLOBONATE CALCIO DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL CALC. VIRGA FEDERICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/MAPELLOBONATE CALCIO DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015)
Il sig. Federico Virga, come rappresentato e difeso, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015, con la quale, con riferimento alla gara Folgore Caratese/Mapellobonate del 12.4.2015, è stata allo stesso inflitta la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara «per avere con il pallone lontano dall’azione di gioco, colpito violentemente con una gomitata al labbro un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue e rendendo necessario l’intervento del sanitario». La ragione del suddetto provvedimento si rinviene in quanto annotato dal direttore di gara nel proprio referto. In particolare, si legge nel predetto rapporto ufficiale di gara, che al 46° del 2° tempo il sig.Virga Federico, n. 6 della Folgore Caratese, veniva espulso «perché con il pallone a distanza di gioco di circa 3 metri colpiva violentemente con una gomitata il labbro di un avversario, procurandogli una fuoriuscita di sangue e necessitando delle cure mediche del caso; il calciatore che ha subito il colpo riusciva comunque a rientrare sul terreno di gioco e a finire regolarmente la gara». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo il sig. Federico Virga, censurando l’eccessiva severità della sanzione di cui trattasi. Nel chiedere, dunque, la riqualificazione dell’episodio, il reclamante evidenzia: -la concitazione dell’incontro («due squadre a pari punti in classifica ed in lotta per non retrocedere»); -l’azione frenetica di gioco in occasione della quale il calciatore avversario è stato “inavvertitamente” colpito; -l’assenza di volontarietà del gesto, tanto è vero che l’avversario è stato dallo stesso aiutato a rialzarsi; -il fatto che il pallone era in realtà non lontano dall’azione di gioco, come confermerebbe l’arbitro che parla, infatti, di circa tre metri; -l’assenza di proteste del reclamante una volta espulso; -le scuse indirizzate al calciatore avversario colpito. Alla seduta del 24.4.2015 innanzi a questa Corte è comparso il dott. Marvel Sandoletti in sostituzione dell’avv. Cesare Di Cintio, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di cui al reclamo. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il comportamento del calciatore di cui trattasi deve essere stigmatizzato con fermezza ed è, senza dubbio, meritevole di censura e sanzione. Ciò premesso, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, un’attenta e ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come il calciatore di cui trattasi abbia, nell’occasione, tenuto una condotta antisportiva, violenta nel gesto, ma priva di intento lesivo. Complessivamente, dunque, rivalutata la condotta alla luce delle suddette considerazioni e valorizzato il comportamento tenuto dal reclamante successivamente all’episodio di cui trattasi (mancanza di proteste, assistenza al calciatore colpito, scuse rivolte allo stesso) ritiene questo Collegio che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Federico Virga possa essere ridotta da 4 a 3 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Virga Federico, riduce la sanzione inflittagli a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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