F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. CORVIA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/BRESCIA DEL 18.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 21.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO DEL CALC. CORVIA DANIELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/BRESCIA DEL 18.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 98 del 21.4.2015)
Con ricorso ritualmente proposto il calciatore Corvia Daniele, tesserato in favore della Società Brescia Calcio S.p.A., ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 del 21.4.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B gli ha irrogato, seguito gara Carpi/Brescia del 18/04/2015, la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, con il pallone non a distanza di gioco, di spalle ad un avversario, disteso volontariamente il braccio, colpendolo con un pugno all'altezza dello stomaco”. Con i motivi scritti il ricorrente contestava la sussistenza dell'addebito disciplinare, rilevando l'accidentalità del gesto non violento e non portato con un pugno. Concludeva chiedendo, in parziale riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica irrogata. In via istruttoria chiedeva che venissero sentiti a chiarimenti gli Ufficiali di gara. Alla seduta del 24.4.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva di Appello Nazionale – IIIa Sezione Giudicante – è comparso il difensore del ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Questa Corte, in adesione alla istanza istruttoria formulata dal ricorrente, dà atto di avere chiesto, in ordine alla dinamica dei fatti, chiarimenti all'assistente arbitrale, che aveva segnalato al Direttore di gara il comportamento del Corvia, il quale ha confermato la volontarietà del gesto, non connotato da violenza, non inferto con un pugno ma con la mano aperta. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Corvia Daniele, riduce la sanzione inflittagli a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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