F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIOFFRÈ CARMELINO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ARZACHENA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015).

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CSA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’ A.C. ISOLA LIRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. GIOFFRÈ CARMELINO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ARZACHENA DEL 12.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015). La società Isola Liri S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 126 del 15.4.2015, con la quale, con riferimento alla gara Isola Liri/Arzachena, disputata il 12.4.2015 e valida per il campionato di Serie D, è stata inflitta al sig. Gioffrè Carmelino, allenatore tesserato per la stessa predetta società reclamante, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara. Nel provvedimento impugnato si legge: «allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara e successivamente si avvicinava all’A.A. con atteggiamento minaccioso e rivolgeva espressioni irriguardose». La società A.C. Isola Liri S.r.l. censura l’eccessiva severità della sanzione inflitta in prime cure, ritenendo che l’espressione di cui trattasi sia “colorita” e irriguardosa, ma non già minacciosa, e, quindi, «punibile con una sola giornata di squalifica». Il reclamo merita parziale accoglimento. Nel rapporto dell’A.A. si legge: «Al 34’ del I tempo facevo allontanare dal terreno di gioco l’allenatore della società Isola Liri sig. Gioffrè, in quanto protestava vivacemente dopo una decisione del direttore di gara; in seguito nel tentativo di calmarlo e farlo accomodare in panchina mi si avvicinava e con toni minacciosi proferiva le seguenti parole: “ma chi c…. vi ci ha mandati qua, ogni domenica è una vergogna». Si tratta, dunque, di un comportamento di certo irriguardoso e offensivo nei confronti della terna arbitrale. Il comportamento del reclamante deve, dunque, essere stigmatizzato con fermezza ed è, pertanto, senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ciò premesso e in disparte, dunque, il disvalore per comportamenti di tal genere, mai giustificati o giustificabili, quanto alla determinazione ed alla concreta graduazione della misura sanzionatoria, questo Collegio ritiene che una ponderata lettura del referto ufficiale di gara consente di apprezzare come l’allenatore di cui trattasi abbia tenuto, in un contesto di unicità di tempo e di luogo, una condotta qualificabile, come detto, quale irriguardosa, ma non caratterizzata, invece, da un fare minaccioso. Così, dunque, riqualificata la condotta di cui trattasi questo Collegio ritiene che la sanzione della squalifica inflitta al sig. Gioffrè possa essere ridotta da tre a due giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Isola Liri di Isola Liri (Frosinone) riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Gioffrè Carmelino a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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