F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ; – OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON I SETTORI DENOMINATI “TRIBUNA CENTRALE” E “DISTINTI” PRIVI DI SPETTATORI; INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CSA del 27 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale 104/CSA del 12 Maggio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA SOCIETÀ; - OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON I SETTORI DENOMINATI “TRIBUNA CENTRALE” E “DISTINTI” PRIVI DI SPETTATORI; INFLITTE SEGUITO GARA FROSINONE/VIRTUS ENTELLA DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 83 del 17.3.2015) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Frosinone/Virtus Entella, disputato in data 14.3.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva alla Frosinone Calcio S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), le sanzioni dell’ammenda di € 30.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con i settori denominati “Tribuna Centrale” e “Distinti” privi di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, ai sensi degli artt. 12.5 e 14 C.G.S., per il comportamento dei propri dirigenti e sostenitori. In particolare, il Giudice Sportivo ha rilevato che “alla fine del primo tempo, mentre gli Ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, veniva lanciato, dai sostenitori del Frosinone, un accendino in direzione dell’Arbitro, oltre ad essere intonati cori offensivi relativi alla sua persona”; inoltre, “durante tutto l’arco della gara, i sostenitori della società Frosinone, occupanti sia la gradinata posta alle spalle dell’assistente numero uno, sia la gradinata posta alle spalle dell’assistente due, proferivano cori e grida insultanti nei confronti di entrambi”, i quali, sul finire della gara, venivano fatti oggetto, sempre da parte dei medesimi sostenitori, “di un fitto e continuo lancio di oggetti, oltre ad essere attinti da numerosi sputi”. Al fischio finale, inoltre, “il dirigente accompagnatore della società frusinate si avvicinava con fare minaccioso verso un Assistente apostrofandolo con epiteti insultanti” ed il Presidente della società giallo-blu, Maurizio Stirpe, “affrontava in maniera aggressiva l’Arbitro e con tono intimidatorio gli indirizzava espressioni ingiuriose, tale atteggiamento risultava essere particolarmente veemente fatto che solo l’intervento di un dirigente del Frosinone e di due componenti delle Forze dell’Ordine gli impedivano di entrare in contatto con il Direttore di gara”. Lo stesso Presidente impediva al proprio capitano, strattonandolo e minacciandolo, di andare a salutare l’Arbitro. Infine, “in virtù del clima di tensione che si era creato anche all’esterno dello stadio, gli Ufficiali di gara sono stati costretti ad abbandonare l’impianto, dopo circa un’ora di attesa, solo grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine che li hanno scortati a sirene spiegate fino all’autostrada”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contesta la ricostruzione degli eventi in questione contenuta nei referti degli Ufficiali di Gara – poi ripresa dal Giudice Sportivo nella sua decisione - assumendo come tale descrizione risulti essere clamorosamente mentita, in più parti, dai rapporti di servizio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza ed, in particolare, della relazione della DIGOS. A tal proposito, la Società sostiene che (i) il Direttore di gara non sarebbe stato colpito da oggetti e/o da persone, gli assistenti sarebbero stati attinti esclusivamente da sputi e le bottigliette piene d’acqua sarebbero state lanciate all’indirizzo dei giocatori della Virtus Entella, senza tuttavia colpirli, secondo quanto si evince dal rapporto del collaboratore della Procura Federale, Sig. Antonio Mazzeo; (ii) non ci sarebbero stati cori ingiuriosi o macabri rivolti agli Ufficiali di Gara, ma soltanto contestazioni isolate da parte dei sostenitori, percepite dai soli assistenti posizionati a due metri dagli spalti, attesa l’assenza della pista atletica a bordo campo; (iii) tra il dott. Stirpe e l’Arbitro avrebbe avuto luogo un semplice “battibecco”, che non avrebbe reso necessario alcun intervento da parte delle Forze dell’Ordine, nonostante il Direttore di gara avesse avuto, a detta della Società stessa, un comportamento tutt’altro che esemplare; (iv) non avrebbe avuto luogo alcun assedio agli Ufficiali di gara al termine della partita, in quanto i tifosi rimasti all’uscita dello stadio sarebbero stati, in un primo momento, 100-150 e, successivamente, un quarantina e non 800 come riportato dall’Arbitro nel proprio referto; (v) l’Arbitro e gli Assistenti sarebbero stati accompagnati fuori dallo stadio senza criticità particolari, con la sirena dell’auto accesa per sole esigenze di visibilità e non per ordine pubblico. La Società aggiunge, altresì, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed incongrua e che la stessa dovrebbe essere ridotta in ragione non solo dell’effettivo svolgimento dei fatti e delle decisioni assunte da questa Corte per fattispecie analoghe a quella oggetto del presente procedimento, ma anche per la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 13, comma 1, C.G.S. applicabili in caso di violazione dell’art. 12 C.G.S. Al riguardo, la Società, infatti, chiede che venga riconosciuta la sussistenza delle predette circostanze, in quanto la Società avrebbe impiegato un numero di risorse umane maggiore rispetto a quello previsto dalla legge e per l’ingente investimento economico effettuato dalla Società medesima per il mantenimento delle condizioni di sicurezza all’interno dell’impianto sportivo. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 27.3.2015, sono presenti l’Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, il Direttore Generale ed il Segretario della Società. Ciò detto, la Corte, in primo luogo, rileva come il referto dell’Arbitro e le relazioni degli altri Ufficiali di gara costituiscono prova fidefaciente della condotta ivi descritta, con la conseguenza che il comportamento dei dirigenti e dei sostenitori della Società deve essere valutato esclusivamente in base a quanto risultante da tale relazione. A ciò si aggiunga, altresì, che non sussistono i requisiti per poter accertare la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 13 C.G.S., in quanto le fattispecie addotte dalla Società a sostegno della propria richiesta non sono sufficienti a far sì che tali norme possano trovare applicazione. Ciò detto, però, la circostanza per cui nessun oggetto ha effettivamente colpito gli Ufficiali di Gara, così come la mancanza di alcuno scontro con i tifosi, il non verificarsi di danni concreti e l’assenza di recidiva del comportamento dei dirigenti della Società e dei suoi tifosi rendono la sanzione inflitta nei confronti della Società stessa incongrua per eccessiva gravosità. Per questi motivi la C.S.A., in parzialmente accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, infligge la sanzione dell’obbligo di disputa di 1 gara con i settori denominati “Tribuna Centrale” e “Distinti” privi di spettatori e ammenda di € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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