F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO MAZZUCA (Presidente della Società ASD Futsal Isola), Società ASD FUTSAL ISOLA – (nota n. 8720/598 pf14-15 SS/fda del 9.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055/TFN del 14 Maggio 2015 (171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO MAZZUCA (Presidente della Società ASD Futsal Isola), Società ASD FUTSAL ISOLA - (nota n. 8720/598 pf14-15 SS/fda del 9.4.2015). La Segreteria della Divisione Calcio a Cinque in data 10 marzo 2015 trasmetteva alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza, le dichiarazioni del Sig. Massimiliano Mazzuca, Presidente della Società ASD Futsal Isola, che erano state pubblicate sul sito internet della Società www.asdfutsalisola.com del giorno 8 marzo 2015. La Procura Federale, valutando che tali dichiarazioni avevano leso l’onorabilità di organismi operanti nell’ambito della FIGC in quanto offensive dei vertici della Divisione Calcio a Cinque e dell’AIA e che esse, non smentite né rettificate, dovevano considerarsi pubbliche in quanto rese sul sito della Società, con atto del 9 aprile 2015 deferiva a questo Tribunale il Sig. Massimiliano Mazzuca e la Società ASD Futsal Isola quanto al primo per violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 CGS in relazione al fatto ascritto al proprio Presidente. I deferiti non hanno contro dedotto, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) ed ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) a carico del Sig. Massimiliano Mazzuca; ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) a carico della Società ASD Futsal Isola. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare osserva quanto segue. Il deferimento è fondato. Le espressioni che si leggono nel documento acquisito agli atti del procedimento (“stare zitti oggi significherebbe accettare che una lobby di potere possa decidere a tavolino ogni virgola, infischiandosene dei veri protagonisti (…) Continuiamo a essere ostaggi di una Divisione Calcio a 5 che fa il bello e il cattivo tempo con i soldi delle società (…) Ostaggi di personaggi che per i propri interessi manovrano con la loro “longa manus” partite, campionati e competizioni. Che spolpano le nostre tasche costringendoci ogni sabato a teatrini e farse (…) Una Divisione che utilizza come proprio personalissimo braccio armato una classe arbitrale chirurgica e appiattita agli interessi politici di qualche signorotto (…) Devi pagare e accettare tutto: pure di essere buttati fuori a calci e senza troppi fronzoli da una competizione ed essere tagliati fuori dal campionato con decisioni arbitrali imbarazzanti (…) Dittatori ipocriti e falsi perbenisti”) integrano obiettivamente gli estremi dell’art. 5 commi 1, 2, 4, 6 inciso D CGS e non risulta che siano state in alcun modo smentite o quanto meno rettificate. Esse costituiscono evidente lesione della reputazione della Divisione Calcio a Cinque e dell’AIA e vanno pertanto sanzionate come da richiesta. Vanno accolte le sanzioni chieste dalla Procura, fatta eccezione per l’ammenda a carico del Sig. Massimiliano Mazzuca, non prevista dall’art. 19 comma sesto CGS. P.Q.M. Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge al Sig. Massimiliano Mazzuca l’inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società ASD Futsal Isola l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento).
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