F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 19 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. RAGAZZONI LUIGI; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL SUO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85 N.O.I.F., LETT. B), PARAGRAFO VII) E ALLA DELIBERA F.I.G.C. N.497/CF DEL 27 MAGGIO 2014,RECANTE PROROGA DEL TERMINE DAL 16 OTTOBRE 2014 AL 17 NOVEMBRE 2014, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 6253/369 PF14-15 SP/BLP DEL 19.2.2015); PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6262/461 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015); PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6268/462 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048/CFA del 24 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 19 Maggio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. RAGAZZONI LUIGI; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL SUO AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85 N.O.I.F., LETT. B), PARAGRAFO VII) E ALLA DELIBERA F.I.G.C. N.497/CF DEL 27 MAGGIO 2014,RECANTE PROROGA DEL TERMINE DAL 16 OTTOBRE 2014 AL 17 NOVEMBRE 2014, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 6253/369 PF14-15 SP/BLP DEL 19.2.2015); PARAGRAFO VII), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6262/461 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015); PARAGRAFO VI), IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 6268/462 PF14-15 SP/GB DEL 19.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 39/TFN del 19.3.2015). IN FATTO La Commissione Vigilanza Società di calcio (Co.Vi.Soc.) segnalava alla Procura Federale le violazioni, da parte della società Brescia calcio, con note rispettivamente: - in data 15 dicembre 2014 n. 5054 dell’ art. 85 N.O.I.F. lett. b) par. VIII) – integrato dalla delibera del Consiglio Federale del 27 maggio 2014 n. 497 – per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF (emolumenti delle mensilità di luglio/agosto 2014) nel previsto termine del 17 novembre 2014; - in data 5 febbraio 2015 n. 205 dell’ art. 85 N.O.I.F. lett. b) par. VII) per non aver provveduto al versamento delle ritenute dei contributi INPS (emolumenti delle mensilità di ottobre 2014) nel previsto termine del 16 dicembre 2014, attestando di aver effettuato detto versamento solo in data 16 gennaio 2015. - in data 5 febbraio 2015 n. 206 dell’ art. 85 N.O.I.F. lett. b) par. VI) per non aver provveduto al versamento degli emolumenti relativi alle mensilità settembre/ottobre 2014 nel previsto termine del 16 dicembre 2014, provvedendo solo in parte, dopo detto termine, al versamento stesso. Esperita puntuale istruttoria, la Procura Federale comunicava con distinti atti l’avviso di conclusione delle indagini. La Società di calcio istante, anche nell’interesse dell’incolpato Ragazzoni, produceva memorie con richiesta di audizione personale a seguito della quale veniva sentito dalla Procura Federale, in data 17 febbraio 2015, il rappresentante della Società stessa. All’esito, con singole note tutte in pari data (19 febbraio 2015), la Procura Federale deferiva il sig. Luigi Ragazzoni e la Società Brescia calcio avanti al Tribunale federale nazionale/s.d. per rispondere rispettivamente il sig. Ragazzoni delle violazioni sopraindicate, la Società Brescia a titolo, invece, di responsabilità diretta. La Società produceva memoria difensiva in vista dell’udienza del Tribunale Federale e compariva altresì all’udienza fissata nell’ambito della quale chiedeva la riunione dei procedimenti. La Procura Federale chiedeva l’applicazione di mesi cinque di inibizione a carico del Ragazzoni e punti tre di penalizzazione a carico della Società Brescia. Il Tribunale dava preliminarmente atto che gli incolpati ammettevano la prima (mancato versamento delle ritenute IRPEF mensilità luglio-agosto 2014) e la terza (emolumenti dovuti mensilità settembre/ottobre 2014) delle violazioni contestate, e che gli stessi chiedevano che detta confessione fosse valutata ai sensi dell’art. 24 C.G.S. e che comunque avrebbe dovuto tenersi conto del pagamento comunque intervenuto anche se tardivamente per i contributi INPS, oltre al fatto che gli altri contributi dovuti erano stati già regolarmente versati. Il Tribunale Federale, accolta la domanda di riunione, riteneva nel merito provate tutte le contestazioni, due delle quali pacificamente ammesse, e non riteneva applicabile alcuna invocata esimente in quanto l’art. 10, comma 3, C.G.S., richiamando la sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), prevede l’irrogazione di almeno un punto di penalizzazione in classifica per ognuna delle singole violazioni. Il Tribunale evidenziava poi che era pacifico che i contributi INPS erano stati versati solo il 16 gennaio 2015. Al riguardo, il Tribunale non riteneva fondata la tesi difensiva dei deferiti in base alla quale solo il mancato, completo e congiunto, versamento sia delle ritenute IRPEF che dei contributi INPS, integrasse la violazione contestata essendo palese la violazione del precetto. Con atto del 25 marzo 2015, il Ragazzoni e la Società Brescia proponevano impugnazione. Contestavano, in particolare, la decisione nella parte in cui il Tribunale, rigettate le difese degli incolpati, aveva ritenuto integrata la violazione contestata dalla Procura per il ritardato versamento dei soli contributi INPS. Chiedevano, conseguenzialmente, in parziale riforma della decisione, la riduzione a mesi 4 di inibizione ed a punti 2 di penalizzazione, eccependo, ancora una volta, la violazione e falsa applicazione dell’art. 85, lett. b), par. VII) N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in quanto, sulla scorta del generale principio di tipizzazione e specificazione delle condotte, solo il mancato, completo e congiunto, versamento, nei termini previsti, sia delle ritenute IRPEF, sia dei contributi INPS, sia del fondo di fine carriera avrebbe costituito ed integrato la violazione, mentre l’eventuale omissione (nella specie ritardo) di uno solo di detti versamenti (nella specie quello all’INPS) non avrebbe integrato da solo alcuna violazione. Al riguardo, a sostegno dell’impugnazione venivano citati precedenti del Tribunale federale corrispondenti alla tesi esposta. Nello specifico, tra l’altro, il pagamento dei contributi INPS era avvenuto nel rispetto del termine previsto per i versamenti delle ritenute IRPEF. Invocavano, in via subordinata, l’errore scusabile connesso al dubbio interpretativo discendente dalla citata delibera del consiglio federale del 27 maggio 2014, n. 497. Sottolineavano, poi, l’erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva correttamente valutato le loro richieste, formulate anche in via subordinata, con la conseguente violazione del principio di afflittività e proporzionalità della sanzione anche alla luce della dimostrata ed immediata regolarizzazione, seppur tardiva, della posizione INPS. IN DIRITTO. Osserva la Corte che il ricorso in appello è infondato e pertanto come tale non può essere accolto, pur dovendosi dare atto del leale comportamento processuale degli incolpati. Non può non evidenziarsi, infatti, che l’invocata regolarizzazione tardiva dell’omesso versamento dei contributi INPS nel termine fissato ex lege (cfr. 2° cpv. pag. 6 impugnazione del 24 marzo 2015) dimostra per tabulas l’avvenuta violazione del precetto, essendo sufficiente, come correttamente rilevato dal T.F.N., il mancato deposito in termini anche solo di una delle documentazioni richieste. A questo proposito non pare possa revocarsi in dubbio la circostanza che l’omesso versamento nei termini di una sola delle somme previste (vuoi a titolo di ritenute IRPEF, vuoi come nel caso di specie a titolo di contributi INPS, vuoi come fondo di fine carriera) integra la previsione sanzionatrice, non ammettendo la norma pagamenti frazionati e/o parziali che non assurgono al canone della piena e completa liberazione dall’obbligo normativamente imposto (cfr. anche la decisione di cui al Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.04.2015 in base alla quale “… il parziale e/o inesatto e/o tardivo adempimento equivale ad inadempimento. Sotto tale aspetto non ha ragioni, questo Collegio, per discostarsi dalla precedente giurisprudenza di settore in materia. Tanto l’adempimento parziale, quanto il ritardo, seppur contenuto, nell’adempimento, integrano comunque il comportamento disciplinarmente rilevante sanzionato dall’impianto normativo di cui al combinato disposto dell’art. 85, lett. c), paragrafi VI e VII, delle N.O.I.F. e dell’art. 10, comma 3, C.G.S.. Si tratta, del resto, di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e la condotta di cui trattasi si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata…”). La norma, infatti, è chiara nel non poter far andare esente da sanzione l’omesso e/o parziale e/o tardivo pagamento di ogni somma dovuta secondo i titoli rispettivamente indicati, nel caso di specie peraltro, a dissolvere ogni dubbio, chiaramente riferiti a periodi temporali di imputazione dell’obbligo differenti, e quindi sicuramente da apprezzarsi singolarmente. Il mancato, o nella specie tardivo, assolvimento dell’obbligo di depositare la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento tempestivo dei contributi INPS, con riguardo – nella fattispecie - alla mensilità di ottobre 2014 (le ritenute IRPEF concernono invece le mensilità luglio agosto 2014) non può evidentemente non rilevare nella sua autonoma portata antigiuridica. Il Tribunale, quindi, non ha effettuato alcuna applicazione analogica, così come invece dedotto nel ricorso, della normativa concernente il Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto, per le ragioni sopra specificate, le violazioni sono puntualmente previste anche nella citata normativa “ordinaria”(art. 85 N.O.I.F.) Non può, poi, ritenersi costituire errore scusabile l’erronea interpretazione della citata delibera del Consiglio Federale. Dall’esegesi di detta delibera, si ricava, anzi, un’ulteriore ragione idonea a smentire il fondamento dell’impugnazione posto che i pagamenti (a. emolumenti; b. contributi inps e fondi fine carriera; c. ritenute irpef), sono disgiuntamente e singolarmente presi in considerazione e che la delibera stessa limita espressamente alle sole ritenute irpef in via straordinaria e transitoria la deroga temporale alle disposizioni vigenti, differendone il termine. Nella sua portata essa non lascia adito a dubbi alcuni e/o incertezze interpretative, ragione per la quale non appare accoglibile nemmeno l’invocata domanda subordinata. L’irrogazione del minimo edittale per ogni fattispecie appare, infine, vincolata al dettato della norma che pur consentendo la valutazione di circostanze attenuanti dispone che si debba “partire da almeno un punto di penalizzazione” per fattispecie (art. 10.3 C.G.S.) Il ricorso della società Calcio Brescia S.p.A. di cui in oggetto, in definitiva, deve essere respinto. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Brescia S.p.A. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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