LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 259 del 12.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sandy MAENDLY/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 259 del 12.05.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DELLA CALCIATRICE Sandy MAENDLY/A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI Con ricorso, ritualmente notificato il 5/3/2015, Sandy MAENDLY esponeva di aver concluso con la A.S.D. Torres Femminile Sassari, per la stagione agonistica 2013-2014, un accordo economico con il quale si determinava il compenso a favore di essa ricorrente di complessivi €. 7.500,00. Tanto premesso e rilevato che a fronte del puntuale adempimento delle proprie prestazioni la Società non le aveva corrisposto alcuna somma, conveniva in giudizio la A.S.D. Torres Femminile Sassari chiedendone la condanna at pagamento di € 7.500,00. La ricorrente dava, poi, atto che nella stagione 2014-20151'A.S.D. Torres Femminile Sassari si era "...scissa mediante costituzione di altra Società...Sef Torres s.r.l...", mantenendo inalterata, ai sensi dell'art. 20 N.O.I.F., l'unitarietà dell'azienda sportiva, conveniva in giudizio quest'ultima chiedendone la condanna, in via solidale o separatamente con L’A.S.D. Torres Femminile Sassari, al pagamento dell'importo di €. 7.500,00. Con memoria del 1/4/2015 si costituiva la Sef Torres 1903 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Domenico Capitani, la quale eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza della Commissione adita sul rilievo dell'iscrizione della Società al campionato di lega pro ( Lega Italiana Calcio Professionistico) e contestava integralmente, nel merito, la pretesa avanzata dalla ricorrente, della quale chiedeva il rigetto. La ricorrente depositava ulteriore memoria replicando, analiticamente e diffusamente, alle argomentazioni difensive svolte dalla Sef Torres ed, in particolare, contestando 1'eccezione di incompetenza della Commissione, la carenza di legittimazione passiva della A.S.D. Torres Femminile Sassari, rilevando l'inesistenza della A.S.D. Eurospin Sassari Calcio Femminile ed insistendo nell'accoglimento delle domande proposte. La Società sportiva A.S.D. Torres Femminile Sassari, benché ritualmente citata non si costituiva. Rileva, preliminarmente, la Commissione che deve esaminarsi, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in quanto attinente L’ambito di "giurisdizione attribuito all'organo giudicante, che, in ogni caso, essa Commissione difetta di competenza a conoscere del ricorso avanzato nei confronti della Sef Torres 1903 s.r.l. sul decisivo ed assorbente rilievo, desumibile dall' inequivoco tenore letterale della norma - nel caso art. 25 bis, 2° comma -, secondo cui alla stessa a riservata la cognizione "..su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con Società partecipanti ai campionati nazionali della LND e le relative Società...concernenti le indennità...e gli accordi relativi all'erogazione di una somma annuale di cui all'art. 94 ter delle N.O.I.F.". Ne discende l'infondatezza della tesi, seppur suggestiva, sostenuta dalla difesa della ricorrente, ma viziata da una lettura parziale della disposizione in esame, in quanto al profilo oggettivo – la conclusione di un accordo economico sussumibile nell'alveo di operatività dell'art. 94 ter N.O.I.F., tale l'aspetto valorizzato in via esclusiva dalla ricorrente -, si accompagna, per quanto espressamente esplicitato nella norma in esame, il parametro soggettivo di riferimento, precisato nelle parti contraenti l'accordo economico e, cioè, tesserati con Società partecipanti ai campionati della L.N.D. e queste ultime Società, con L’ovvia e vincolante limitazione della competenza ai soli accordi che annoverano, quali partecipanti Società della L.N.D. Da tale ambito restano, all'evidenza, esclusi gli accordi conclusi tra tesserati e Società partecipanti ai campionati del settore professionistico, quali la Sef Torres 1903 s.r.l. Deve, altresì, dichiararsi l'inammissibilità della memoria depositata dalla Sef Torres 1903 s.r.l. per difetto assoluto dello ius postulandi da parte della detta Società. Si osserva, infatti, al riguardo, che alla stregua delle risultanze desumibili dai comunicati ufficiali del Tribunale Federale Nazionale - riunione del 19/2/2015 - e della Corte Federale d'Appello - riunione del 6/3/2015 - risulta che al sig. Domenico Capitani a stata inflitta la sanzione dell'inibizione per sei mesi e tale inibizione riguarda la persona fisica del predetto Capitani con conseguente irrilevanza della circostanza che l'inibizione a stata irrogata allo stesso nella sua qualità di presidente della Società Fondi Calcio s.r.l. Discende dalle superiori argomentazioni che alla data di deposito della memoria difensiva al Capitani era preclusa l'assunzione di qualsivoglia carica rappresentativa di Società affiliate alla L.N.D. e che, per l'effetto, lo stesso era carente dello "ius postulandi", per conto della Sef Torres 1903 s.r.l. Passando all'esame del merito del ricorso, la domanda proposta dalla MAENDLY risulta fondata e deve essere accolta. La ricorrente ha prodotto la copia dell'accordo economico indicante la misura del compenso pattuito e allegato L’effettuazione delle prestazioni sportive. Incombeva alla controparte la prova di fatti impeditivi e/o estintivi del diritto di credito della Mandley e non avendolo fatto, rimanendo contumace e cosi dimostrando scarsa fiducia nella fondatezza delle proprie ragioni deve essere dichiarata obbligata al pagamento di € 7.500,00 a favore della ricorrente. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.TORRES FEMMINILE SASSARI al pagamento in favore della sig.na Sandy MAENDLY della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@postatnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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