COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°58 del 07/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FRESA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE TERPOLILLI GIANMARCO FINO AL 30.6.2017, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / FRESA CALCIO, DISPUTATA IL 18.1.2015 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N°37 del 22.1.15 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°58 del 07/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ U.S.D. FRESA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE TERPOLILLI GIANMARCO FINO AL 30.6.2017, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALOMBARO / FRESA CALCIO, DISPUTATA IL 18.1.2015 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “B”. (C.U. N°37 del 22.1.15 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la società U.S.D. Fresa ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, chiedendone l’annullamento o, in subordine, la riduzione, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Terpolilli Gianmarco, perché, dopo avere offeso l’arbitro ripetutamente, gli si poneva davanti e lo colpiva con una testata al setto nasale, procurandogli forte dolore e arrossamento che lo costringeva, a fine gara, a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lanciano per accertamenti.
L’appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione, che il proprio tesserato, posizionatosi davanti al pallone per impedire alla squadra avversaria di battere una punizione veloce, dapprima veniva richiamato dal direttore di gara e poi espulso, onde il calciatore si limitava a chiedere spiegazioni, senza rivolgergli ingiurie e, soprattutto, senza colpirlo, come confermato, indirettamente, dal fatto che lo stesso portava a termine la gara senza problemi.
Osserva la Corte che l’appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, ha, infatti, precisato che, mentre stava mostrando il cartellino al calciatore, questi gli si avvicinava con il volto, per poi colpirlo con una testata al naso non particolarmente violenta che non gli provocava la fuoriuscita di sangue e gli consentiva, comunque, di portare a termine l’incontro mancando solo sette minuti al termine.
Alla luce dei suddetti chiarimenti e considerate le modeste conseguenze del gesto, come certificate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lanciano, che ha dimesso il paziente con un giorno di prognosi s.c. per “riferita contusione piramide nasale” la Corte ritiene, pertanto, che tale gesto, come peraltro riconosciuto dallo stesso direttore di gara, non ha avuto particolari conseguenze, tanto è vero che lo stesso è stato in grado di portare a termine la gara per oltre sette minuti e di recarsi successivamente all’Ospedale di Lanciano, ove veniva visitato solo alle ore 19,19.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Terpolilli Gianmarco fino al 31.08.2016, disponendo restituirsi la tassa d’appello versata.
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