COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 14/5/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MANOPPELLO ARABONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE TROIANO DAVIDE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLO ARABONA / ORSOGNA 1965, DISPUTATA IL 19.4.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRNONE “C” (C.U. N°56 del 23.04.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 14/5/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MANOPPELLO ARABONA AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI TURNI NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE TROIANO DAVIDE, ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MANOPPELLO ARABONA / ORSOGNA 1965, DISPUTATA IL 19.4.15 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRNONE “C” (C.U. N°56 del 23.04.2015 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Manoppello Arabona ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione di cui in epigrafe dal G.S. in quanto il calciatore Troiano Davide, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento protestava smodatamente nei confronti dell’arbitro rivolgendogli offese e minacce, determinando, così, un forte clima di tensione in campo tra tesserati di entrambe le squadre.
La società appellante ha contestato l’eccessività della sanzione per non avere il calciatore posto in essere un comportamento minaccioso, avendo soltanto rivolto improperi nei confronti del direttore di gara.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento anche in considerazione del fatto, non riportato nella motivazione dell’impugnata decisione, che il Troiano ha inferto una leggera spinta con tutte e due le mani al direttore di gara.
Per quanto precede la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata nella minor misura di € 78,00 e disponendo l’integrazione di € 52,00 mediante addebito.
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