COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 126 del 14 Maggio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 95. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING PAGO VEIANO 2011 – GARA ATLETICO BENEVENTO I SPORTING PAGO VEIANO 2011 DEL 22.11.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 126 del 14 Maggio 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
95. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SPORTING PAGO VEIANO 2011 – GARA ATLETICO BENEVENTO I SPORTING PAGO VEIANO 2011 DEL 22.11.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con atto presentato nei termini temporali prescritti, la società reclamante ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Benevento, n. 63/64 del 30.04.2015 e del 2.05.2015, pagg. 318 e 324), con la quale è stata inflitta, al calciatore De Girolamo Michele, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gare. Il ricorso non può trovare favorevole accoglimento. Deve premettersi che la società reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha dichiarato che il calciatore De Girolamo Michele, allorquando è stato espulso per doppia ammonizione, non ha inveito contro i componenti della panchina avversaria, ma ha recriminato contro se stesso. Ha sostenuto, inoltre, che egli sarebbe stato aggredito da alcuni calciatori della squadra antagonista. Il referto del direttore di gara, viceversa, indica il calciatore suddetto quale responsabile, con il suo comportamento, di aver provocato la rissa, successivamente scatenatasi. Deve ritenersi, pertanto, che non sussistano elementi idonei alla confutazione di quanto refertato dall’arbitro, che, come da consolidata giurisprudenza sportiva, configura fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sporting Pago Veiano 2011; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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