COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AURORA avverso squalifica al 31.12.2015 calc. FONTANA LUCA delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 41 del 15.4.2015 gara SORBOLO – AURORA del 12.4.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. AURORA avverso squalifica al 31.12.2015 calc. FONTANA LUCA delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 41 del 15.4.2015 gara SORBOLO - AURORA del 12.4.2015 L'A.S.D. AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che è vero che il calc. FONTANA, nella concitazione ha toccato le braccia dell'arbitro e lo ha insultato, ma non corrisponde al vero che il giocatore abbia sputato sulla mano, prima di porgerla all'arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. FONTANA, dopo una decisione tecnica, correva verso l'arbitro e, mentre gli rivolgeva frasi offensive lo spingeva al petto, con entrambe le mani, con forza, facendolo indietreggiare. Atto che ripeteva dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, venendo poi allontanato a forza da suoi compagni. Al termine della gara, in segno di saluto, il calciatore faceva l'atto di porgere all'arbitro la mano, che veniva rifiutata perché l'arbitro aveva visto che nel palmo vi era stata posta della saliva, d e l i b e r a - di respingete il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2015 del calc. FONTANA LUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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