COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. PIETRACUTA avverso squalifica al 28.3.2017 calc. ZANI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 dell’1.4.2015 gara PIETRACUTA – IGEA MARINA del28.3.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. U.S. PIETRACUTA avverso squalifica al 28.3.2017 calc. ZANI MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 38 dell'1.4.2015 gara PIETRACUTA - IGEA MARINA del28.3.2015 L'A.S.D. U.S. PIETRACUTA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che al fischio finale della gara il calc. ZANI si avvicinava all'arbitro, e, senza alcun giustificato motivo, esternava nei confronti dello stesso delle espressioni offensive, senza mai però minacciarlo. L'arbitro, giustamente, estraeva il cartellino rosso ed il calciatore gli dava la mano in maniera goliardica, continuando a proferire frasi offensive e sicuramente lesive nei confronti del direttore di gara. Il calc. ZANI non ha mai colpito l'arbitro con una testata sulla fronte, si è solo avvicinato col suo capo di fronte al direttore di gara e, senza mai toccarlo, gli parlava offendendolo. L'unico contatto fisico è stato al momento in cui stringeva goliardicamente la mano all'arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - premesso che l'A.S.D. U.S. PIETRACUTA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata al dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, confermando il referto originario, ha precisato che, al termine della gara, il calc. ZANI, gli si avvicinava, correndo, indirizzandogli frasi offensive e scurrili, e, giuntogli faccia a faccia, lo colpiva, fronte contro fronte, in maniera non violenta, che non gli procurava danni fisici, ma che lo faceva indietreggiare, allontanandosi, poi, reiterando le esternazioni. Ha altresì specificato che non corrisponde al vero il fatto di aver stretto la mano al giocatore; - ritenuto che il comportamento, pur deplorevole messo in atto dal calc. ZANI, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2016 la squalifica del calc. ZANI MATTEO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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