COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. JUNIOR CORIANO avverso inibizione al 31.12.2015 calc. TONTINI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 23.4.2015 gara VERUCCHIO – JUNIOR CORIANO del 19.4.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. JUNIOR CORIANO avverso inibizione al 31.12.2015 calc. TONTINI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 23.4.2015 gara VERUCCHIO - JUNIOR CORIANO del 19.4.2015 L'A.D. JUNIOR CORIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il lancio del pallone contro l'arbitro da parte del calc. TONTINI "non era connotato dalla volontà di procurare dolore, il giocatore ha lanciato la palla con un gesto improvviso di stizza, ed involontariamente ha colpito il direttore di gara all'altezza dei genitali. "La sanzione inflitta rappresenta, ad avviso della scrivente, una punizione eccessiva" e, tenuto conto che il giovane ha riflettuto sulla gravità del gesto commesso, consapevole anche dell'antisportività del comportamento tenuto, ne chiede la riduzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario,ha precisato che il calc. TONTINI, espulso per vibrate proteste, raccolto il pallone con le mani glielo lanciava contro con forza, da una distanza di poco più di un metro, colpendolo ai genitali, procurandogli forte dolore e problemi di respirazione che lo costringevano a sospendere la gara. Aggiungeva anche che avvertendo ancora dolore, nel pomeriggio dello stesso giorno (la partita si era disputata al mattino) si recava al Pronto Soccorso di Cesenatico per accertamenti; - valutato che il comportamento gravemente antisportivo messo in atto dal calc. TONTINI debba essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso nell'occasione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso e di posticipare al 30.6.2016 la scadenza della squalifica del calc. TONTINI STEFANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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