COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SAMMARTINESE avverso inibizione al 12.10.2015 dir. CIRRONE SALVATORE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 40 del 15.4.2015 gara POVIGLIESE – SAMMARTINESE del 12.4.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°43 del 06.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SAMMARTINESE avverso inibizione al 12.10.2015 dir. CIRRONE SALVATORE delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 40 del 15.4.2015 gara POVIGLIESE - SAMMARTINESE del 12.4.2015 L'U.S. SAMMARTINESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che un giocatore della Povigliese, già espulso "tornava sul terreno di gioco per continuare ad accanirsi violentemente contro un nostro calciatore, poi costretto a rivolgersi al Pronto Soccorso, per un morso al collo e vari lividi in testa. Solo allora il dir. CIRRONE è intervenuto nei confronti di questo giocatore con urla e strattonamenti, pertanto è sicuramente eccessivo quanto scritto sul referto arbitrale". Il predetto dirigente è intervenuto per sostituire gli addetti alla forza pubblica sostitutiva, che non si è attivata. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara, scoppiava fra i giocatori delle due squadre una violenta rissa, alla quale partecipava attivamente il dir. CIRRONE, che colpiva con pugni e calci i giocatori dell'U.S. Povigliese che gli erano vicini; - ritenuto che il comportamento gravemente antisportivo e diseducativo messo in atto dal dir. CIRRONE possa essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso nell'occasione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso e di posticipare al 31.12.2015 la scadenza della inibizione del dir. CIRRONE SALVATORE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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