COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DALL’ A.C. REAL SARSINA avverso inibizione al 31.12.2015 dir. RINALDINI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22.4.2015 gara REAL SARSINA – SANTA SOFIA del 19.4.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DALL' A.C. REAL SARSINA avverso inibizione al 31.12.2015 dir. RINALDINI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22.4.2015 gara REAL SARSINA - SANTA SOFIA del 19.4.2015 L'A.C. REAL SARSINA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo, dianzi tutto, che vi è stato uno scambio di persona perché il sig. Averardi, Presidente dell'A.C. Real Sarsina, secondo dirigente in campo, e non il sig. Rinaldini si sarebbe rivolto all'arbitro durante lo svolgimento della gara, per sottolineare il comportamento scorretto di un calciatore della squadra avversaria che, dopo avere segnato una rete, aveva rivolto gesti osceni ai sostenitori locali e l'arbitro gli avrebbe risposto che aveva visto tutto. Lo stesso calciatore, segnata una seconda rete, ripeteva il comportamento scorretto ed il sig. Averardi si rivolgeva nuovamente all'arbitro, che gli intimava di lasciare il terreno di gioco. L'arbitro non assumeva alcun provvedimento e si apprestava a riprendere il gioco, ed il dir. Averardi, ritornato sui suoi passi, si rivolgeva ancora all'arbitro e gli chiedeva ragione di tale comportamento, tenendosi a debita distanza, senza in alcun modo costringerlo ad indietreggiare, senza proferire minacce e senza essere trattenuto da alcuno. Chiede l'annullamento del provvedimento a carico del dir. Rinaldini e che la sanzione da assegnare al sig. Averardi sia equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti. La Corte, - premesso che l'A.C. REAL SARSINA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, con richiesta di esibizione di copia fotostatica di documenti ufficiali (con foto) dei sigg. Averardi e Rinaldini, non si è presentata all'odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di essere certo che la persona allontanata dal terreno di gioco per avergli rivolto frasi altamente protestatarie fosse il dir. RINALDINI che, dopo la comunicazione del provvedimento, reiterava le proteste e cercava di avvicinarglisi, venendo trattenuto a forza da un calciatore della propria squadra. Riusciva a divincolarsi e tentava nuovamente di avvicinarsi all'arbitro, senza riuscirvi per l'intervento di altro calciatore, mentre gli rivolgeva frasi offensive; - ritenuto he il deplorevole comportamento messo in atto dal dir. RINALDINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2015 la inibizione del dir. RINALDINI STEFANO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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