COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA G.S. FRAORE avverso squalifica al 30.6.2015 calc. CARPENA SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 43 del 29.4.2015 gara PIACENZA – FRAORE del 26.4.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°44 del 13.05.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA G.S. FRAORE avverso squalifica al 30.6.2015 calc. CARPENA SIMONE delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 43 del 29.4.2015 gara PIACENZA - FRAORE del 26.4.2015 Il G.S. FRAORE, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che, a fine gara, il calc. CARPENA non ha in alcun modo ingiuriato ed offeso il direttore di gara, ma solo protestato animatamente il gol irregolarmente concesso agli avversari, senza compiere alcuna azione violenta. Ha solo appoggiato una mano sulla spalla dell'arbitro, per attirarne l'attenzione. Inoltre il giocatore non ha danneggiato alcun tabellone pubblicitario. Chiede l'annullamento della sanzione o, quanto meno, una sua riduzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - sentito a chiarimenti l'arbitro, che ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si evince che il calc. CARPENA, al termine della gara, correva verso il direttore di gara e, giuntogli vicino, protestando, gli appoggiava una mano al petto ed una alla spalla, spingendo leggermente, senza provocare dolore e arretramenti, venendo poi allontanato dal suo capitano, mentre indirizzava all'arbitro frasi offensive. Nell'uscire dal terreno di gioco, calciava un tabellone pubblicitario , danneggiandolo; - ritenuto che il disdicevole comportamento messo in atto dal calc. CARPENA, possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 15.6.2015 la squalifica del calc. CARPENA SIMONE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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