COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 20.05.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. TSAGUE SIMON, sig. DE MARIA MARCO, dirigente A.S.D.Soccer Saliceta e A.S.D. SOCCER SALICETA – camp. III^
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 20.05.2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE DELEGATO a carico calc. TSAGUE SIMON, sig. DE MARIA MARCO, dirigente A.S.D.Soccer Saliceta e A.S.D. SOCCER SALICETA - camp. III^ categoria Con nota 7.4.2015 n. 8556-591, il Sostituto Procuratore Federale Delegato, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. TSAGUE SIMON, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S. e 61,comma 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, nelle fila dell’A.S.D. Soccer Saliceta, in data 19.10.2014, la gara Soccer Saliceta - Sant'Anna, camp. III^ categoria senza averne titolo, in quanto non tesserato per l'A.S.D. Soccer Saliceta; - il sig. DE MARIA MARCO, dirigente dell’A.S.D. Soccer Saliceta, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto in occasione della gara di III^ categoria Soccer Saliceta - Sant'Anna del 19.10.2014, la distinta ufficiale dei calciatori, con ciò attestando la regolarità del tesseramento dei calciatori ivi indicati e che gli stessi erano pertanto legittimati a partecipare alla gara predetta sotto la responsabilità della società di appartenenza nonostante privo di tesseramento il calc. Tsague Simon; - la società A.S.D. SOCCER SALICETA, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. , per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio dirigente accompagnatore e/o soggetti che comunque abbiano prestato attività nel suo interesse, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S.. Ritualmente effettuate le notifiche, l'A.S.D. SOCCER SALICETA ha chiesto di essere sentita ed èpresente all'odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, dr.VINCENZO POSTIGLIONE, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con : 1 giornata di squalifica per il calc. TSAGUE SIMON, la inibizione per 30 giorni per il sig. DE MARIA MARCO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016, per l'A.S.D. SOCCER SALICETA. Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - sentito il Vice Presidente dell'A.S.D. Soccer Saliceta; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni come sopra alle stesse attribuite - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere una giornata di squalifica al calc. TSAGUE SIMON, la inibizione per 30 giorni al sig. DE MARIA MARCO, l'ammenda di € 100 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2015/2016, nel campionato di competenza, per l'A.S.D. SOCCER SALICETA. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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