COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 05/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO presentato dall’ASD ZAULE-RABUIESE (Campionato di Eccellenza) avverso la squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore Raffaele MORMILE (in C.U. n° 105 del 16.04.2015).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 DEL 05/05/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO presentato dall’ASD ZAULE-RABUIESE (Campionato di Eccellenza) avverso la squalifica per tre gare effettive del proprio calciatore Raffaele MORMILE (in C.U. n° 105 del 16.04.2015). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 105 del 16.04.2015 il G.S.T. ha inflitto al calciatore Raffaele MORMILE la squalifica per tre giornate “ai sensi dell’art. 19, punto 4, lett. b) C.G.S. 7 per essere stato espulso al 43’ del 2° tempo per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, da breve distanza e con il gioco in svolgimento, inferiva volontariamente un pugno al predetto avversario colpendolo all’altezza della fronte; il calciatore colpito cadeva a terra, veniva soccorso dal proprio medico, usciva dal terreno di gioco e vi rientrava dopo circa un minuto; lo stesso presentava un rossore sulla zona colpita, ma non riportava ulteriori conseguenze.” Fatto avvenuto il 12.04.2015, nel corso della gara Tricesimo/Zaule-Rabuiese valevole per il campionato di Eccellenza. Con tempestivo ricorso l’ASD ZAULE-RABUIESE ha impugnato la decisione del GST - di cui ha chiesto l’annullamento o comunque, in via subordinata, la riforma con irrogazione di una più mite sanzione al proprio tesserato - contestando le risultanze del referto arbitrale, frutto a suo dire di un travisamento del fatto da parte del direttore di gara. Più precisamente la reclamante sostiene che il MORMILE, calciatore quantomai corretto e mai espulso nel corso di una gara durante la sua carriera, nel tentativo di entrare in possesso del pallone trovandosi spalle alla porta con l’avversario dietro, non avrebbe compiuto alcun gesto violento quanto piuttosto colpito involontariamente l’antagonista allargando il braccio sinistro. Sentito nel corso della riunione del 30.04.2015, il Presidente della società reclamante che aveva formulato richiesta di audizione, si è riportato nella sostanza ai motivi di ricorso.- Tanto premesso osserva la CSA che il reclamo è infondato essendo lo stesso basato su di una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella descritta dal direttore di gara alla cui esposizione di ciò che avviene in sua presenza durante lo svolgimento di una partita gli organi di giustizia sportiva sono tenuti a prestar fede a norma dell’art. 35 del C.G.S. il quale, come è risaputo, stabilisce che “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Nello specifico, il referto arbitrale è molto preciso e circostanziato nel riferire la condotta del MORMILE caratterizzata dal fatto di aver costui sferrato intenzionalmente un pugno all’avversario durante una fase di gioco svoltasi a brevissima distanza (due metri circa) dal punto in cui egli (ufficiale di gara) si trovava. Sentito a chiarimenti dal GST lo stesso direttore di gara è stato quanto mai categorico nell’affermare di aver “visto chiaramente l’atto violento posto in essere dal Mormile in quanto si trovava a due metri di distanza”. La chiara e dettagliata descrizione dei fatti compiuta dall’arbitro non lascia dunque spazio ad alcun dubbio o a diverse interpretazioni degli stessi. Men che meno ad una ricostruzione della vicenda del tutto antitetica rispetto a quella rappresentata dall’arbitro. Sul piano giuridico pacifica è la riconducibilità del gesto compiuto dal MORMILE nell’ambito della condotta violenta sanzionata a norma dell’art. 19 punto 4 lett. b) del CGS mentre i buoni precedenti del calciatore, invocati dalla reclamante, possono esser considerati ai soli fini del trattamento sanzionatorio. Ed invero la squalifica di tre giornate allo stesso inflitta dal GST rappresenta la sanzione minima prevista dalla disposizione normativa richiamata. Pag. del Comunicato n. 19 110 Segue Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale – RECLAMO ASD ZAULE RABUIESE Del tutto irrilevanti a fini decisionali si appalesano infine le considerazioni svolte dall’ASD ZAULERABUIESE in merito ad un diverso provvedimento disciplinare (non impugnato) adottato dal GST nei confronti di altro suo tesserato in relazione a fatti diversi accaduti nel corso della stessa gara. P. Q. M. La C.S.A. - FVG dichiara infondato il reclamo, conferma la decisione assunta dal G.S.T. e dispone l'addebito della relativa tassa.
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