COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 07/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Matteo TESTON, calciatore ASD Calcio San Leonardo Valcellina, Mario MOSCHELLA dirigente accompagnatore ASD Calcio San Leonardo Valcellina, nonché la Società A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO VALCELLINA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 07/05/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del Sig. Matteo TESTON, calciatore ASD Calcio San Leonardo Valcellina, Mario MOSCHELLA dirigente accompagnatore ASD Calcio San Leonardo Valcellina, nonché la Società A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO VALCELLINA. Con raccomandata dd. 20.01.2015 (prot. 5121/230 pf 14-15 AA/ac) ritualmente inviata agli interessati il Sostituto Procuratore Federale Delegato deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S.: il Sig. TESTON Matteo, calciatore ASD Calcio San Leonardo Valcellina, il sig. Mario MOSCHELLA dirigente accompagnatore ASD Calcio San Leonardo Valcellina, nonché la Società A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO VALCELLINA. per rispondere: 1) “il sig. Matteo TESTON della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 19, comma 11.1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara ASD Villanova di Pordenone – ASD Calcio San Leonardo Valcellina del 1.10.2014, valevole per la terza giornata del girone B della Coppa Regione 2014-2015 Trofeo “Carlo Basso” – per società di seconda categoria, malgrado fosse squalificato a seguito della decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.9.2014 2) Il sig. Mario MOSCHELLA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD Calcio San Leonardo Valcellina, in occasione della gara ASD Villanova di Pordenone – ASD Calcio San Leonardo Valcellina, disputata il 1.10.2014, valevole per la terza giornata del girone “B” della Coppa Regione 2014-2015 Trofeo “Carlo Basso” – per società di seconda categoria per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 19, comma 11.1, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità. Ciò per aver sottoscritto in occasione della gara ASD Villanova di Pordenone – ASD Calcio San Leonardo Valcellina, innanzi citata, organizzata dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, in calce alla formazione della squadra ASD Calcio San Leonardo Valcellina, la dichiarazione, già inserita nel modello ufficiale presentato all’arbitro, che il giocatore TESTON Matteo partecipava alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore suddetto non ne avesse titolo in quanto squalificato. 3) La Società A.S.D. Calcio San Leonardo Valcellina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai propri tesserati, ossia il calciatore Teston Matteo e il Vice Presidente Moschella Mario Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 30.04.2015 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, nessuno per le parti (sig. TESTON, sig. MOSCHELLA ed A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO VALCELLINA). Si dà altresì atto che nessuna memoria difensiva è stata presentata dai deferiti. Da ciò il Sostituto Procuratore Federale, ritenendo provata la responsabilità dei deferiti risultante dagli atti prodotti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, concludeva formulando le seguenti richieste: - quanto al Sig. TESTON Matteo, 1 (una) giornata di squalifica; - quanto al Sig. MOSCHELLA Mario, 1 (uno) mese di inibizione; - quanto all’ A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO VALCELLINA 1 (uno) punto di penalizzazione. La motivazione. Il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale all’esito di una nota del Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia datata 23.10.2014 con il quale veniva segnatala la posizione irregolare del calciatore TESTON Matteo nella gara ASD Villanova – ASD Calcio San Leonardo, disputata il 1.10.2014 a Villanova di Pordenone e valevole per la Coppa Regionale di seconda categoria, in quanto squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo Territoriale con comunicato Ufficiale n. 25 del 25.9.2014. Ciò anche a seguito del reclamo presentato dall’ASD Villanova sul punto, dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo Territoriale per tardività nella proposizione e per inadempimento all’art. 46, comma 5 del CGS. In tale decisione, pubblicata nel C.U. n. 33 del 13.10.2014, il Giudice Sportivo disponeva però l’invio degli atti alla Procura “per il più da praticarsi”, posto che l’inammissibilità del reclamo precludeva al medesimo la possibilità di entrare nel merito della questione. Da ciò la Procura Federale verificava, documentalmente: - 1) Che il calciatore TESTON Matteo risultava, come indicato a pag. 27 del Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.09.2014, squalificato per una giornata per recidiva in ammonizione – II: INFR: - Coppa Regione 2^ categoria” (in base al disposto di cui Regolamento della Coppa Regionale Società di seconda categoria 2014-2015 in Comunicato Ufficiale n. 11 del 13.8.2014); - 2) Che lo stesso calciatore TESTON Matteo, nato il 29.7.1990, risultava inserito nella distinta del calciatori partecipanti nelle fila della ASD Calcio San Leonardo Valcellina, alla gara ASD Villanova di Pordenone – ASD Calcio San Leonardo Valcellina valevole per la Coppa Regionale di seconda Categoria Girone B ed aveva partecipato a tale gara in posizione irregolare, in quanto squalificato per una giornata in virtù del predetto Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.9.2014; 3) Che il Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio San Leonardo Valcellina, sig. Mario MOSCHELLA, sottoscriveva la distinta di gara del 1.10.2014 tra ASD Villanova di Pordenone e ASD Calcio San Leonardo in cui dichiarava che (tra gli altri, anche) il calciatore TESTON Matteo partecipava a tale gara sotto la responsabilità della società di appartenenza e ciò sebbene il giocatore non ne avesse titolo in quanto squalificato; - 4) Che nell’organigramma della società ASD Calcio San Leonardo Valcellina il sig. MOSCHELLA Mario rivestiva la carica di Vice Presidente della Società. Tutto ciò premesso, tenuto conto dell’univocità sul punto della documentazione ufficiale in atti e nelle documentazioni raccolte dalla Procura Federale; considerata altresì la mancanza di ogni nota difensiva delle parti deferite, che non si sono neppure presentate innanzi a questo Tribunale Federale – seppur ritualmente convocate – i fatti contestati nell’atto di incolpazione si ritengono pacificamente comprovati e corretta risulta la loro qualificazione giuridica, sia nei confronti del sig.ri TESTON Matteo e MOSCHELLA Mario, che della società A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO VALCELLINA. Considerato inoltre che, secondo quanto disposto nel punto 5 del Regolamento della “Coppa Regionale Società di seconda categoria 2014-2015” che sul punto esecuzione delle sanzioni si richiama il disposto di cui all’art. 19, punti 11.1 e 11.2 del Codice di Giustizia Sportiva che statuisce “Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Comitati regionali si computano nelle rispettive competizioni”. P.Q.M. Il T.F.T. – FVG così decide: - ritenuta sussistere la responsabilità del calciatore TESTON Matteo, infligge allo stesso la sanzione di una giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Regionale di competenza; - ritenuta sussistere la responsabilità della Sig. MOSCHELLA Mario, relativamente ai fatti ascritti, infligge allo stesso l’inibizione per un (1) mese; - ritenuta sussistere la responsabilità oggettiva dell’ A.S.D. CALCIO SAN LEONARDO VALCELLINA per le violazioni ascritte ai propri tesserati infligge alla stessa la sanzione dell’ammenda di € 100,00- (cento).
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