COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 14 Maggio 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale F.B.C CALANGIANUS(Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 50 del 30/04/2015 Gara Play-Out Calangianus / Fertilia del 26/04/2015
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°53 del 14 Maggio 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
F.B.C CALANGIANUS(Campionato di Eccellenza)
Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 50 del 30/04/2015
Gara Play-Out Calangianus / Fertilia del 26/04/2015
Con reclamo tempestivamente depositato la società Calangianus ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Gabriele Corongiu è stato squalificato per dieci gare, in applicazione del disposto normativo di cui all’art. 11, 2° comma, c.g.s., perché dopo aver commesso fallo su un avversario, mentre lo stesso si alzava da terra si avvicinava con fare minaccioso rivolgendogli versi e parole di carattere discriminatorio, per il colore della sua pelle.
La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, asserisce che il giocatore Corongiu non avrebbe mai proferito le espressioni dai contenuti razziali, come contestategli; rimarca piuttosto che il direttore di gara, anche a causa della baraonda del pubblico, non avrebbe udito il reale contenuto del dialogo intercorso fra i calciatori Corongiu ed Agostini, così da fraintenderne il senso ed i contenuti; infine, metteva in evidenza come il calciatore Corongiu nella vita e nello sport aveva posto in essere una serie di comportamenti dai quali discendeva la sua netta negazione verso ogni forma di razzismo (ha numerosi amici di colore che in ripetute occasioni aveva peraltro difeso da spregevoli attacchi di sfondo razziale posti in essere da terzi).
La Corte d’Appello territoriale, letti gli atti, delibera quanto segue.
Il Direttore di Gara, nel proprio referto, descrive con particolare rigore le frasi che il Corongiu avrebbe proferito all’indirizzo dell’avversario: più specificamente, rappresenta che il medesimo avrebbe reiteratamente ripetuto il verso della scimmia all’indirizzo del calciatore Agostini, accompagnando tale azione con una frase dai contenuti macrospicamente ed inequivocabilmente di sfondo razziale.
Come noto, il referto arbitrale costituisce una fonte di prova privilegiata: ebbene, nel caso di specie, l’arbitro ha descritto il fatto in maniera puntuale e dettagliata, di talché non è possibile neppure dubitare circa l’accadimento, che peraltro la reclamante contesta limitandosi ad asserire che le parole proferite non sarebbero state quelle ripotate nel referto e che l’arbitro avrebbe mal inteso in virtù della baraonda del pubblico.
Ciò nondimeno, la vicinanza del direttore di gara rispetto al luogo nel quale le parole ed i gesti in esame sarebbero state pronunciate, unita al puntiglio con il quale l’arbitro descrive l’episodio nel referto, costituiscono quegli elementi che non permettono neppure di dubitare su quanto descritto dal direttore di gara.
Le frasi ed i gesti de quibus rientrano pacificamente nell’ambito di quel comportamento discriminatorio astrattamente regolamentato dal disposto di cui all’art. 11, 1° comma, c.g.s., siccome diretti ad offendere per motivi di razza e di colore.
Per quanto concerne il quantum della sanzione irrogata, si evidenzia che il Giudice di prime facie ha applicato il minimo edittale previsto dall’art. 11, 2° comma, c.g.s.: la stessa pertanto non può essere oggetto di alcuna rivisitazione.
Per tutti questi motivi la Corte D’Appello Territoriale conferma la sentenza impugnata e dispone l’incamero della tassa del reclamo.
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