COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 30 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.103 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 19.3.2015 (squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l’obbligo delle stesse a “PORTE CHIUSE”, ammenda di € 500,00, inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30.6.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 30 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.103 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 19.3.2015 (squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l’obbligo delle stesse a “PORTE CHIUSE”, ammenda di € 500,00, inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30.6.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA alla seduta del 31 marzo 2015, esaminato il ricorso presentato dalla Società S.S. Torretta, ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali risulta la sussistenza dei gravissimi fatti ascritti e che deve affermarsi la responsabilità oggettiva della società ospitante, tenuta a garantire l'ordine e la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del C.G.S.; rilevato che il referto specifica che i tifosi sono entrati in campo attraverso i cancelli aperti dai “dirigenti” della società, azione di cui la società risponde per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., la Corte rigettava il reclamo in relazione all’impugnazione della squalifica del campo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l’obbligo delle stesse a “PORTE CHIUSE” e dell’ammenda di € 500,00; mentre per l’inibizione irrogata ai dirigenti Mancini Ottaviano, Aiello Luigi e Cantelmo Antonio, rilevato che l’arbitro,nel referto, non identifica i dirigenti responsabili dell’apertura del cancello, si riteneva necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell’arbitro per la seduta del 27 aprile 2015 (v. C.U.136); Nella seduta odierna, l’arbitro, sentito a chiarimenti, non è stato in grado di individuare i suddetti dirigenti quali responsabili dell’apertura del cancello, né la presenza dei suddetti nominativi in distinta è sufficiente a giustificare e far presumere la responsabilità personale per la riprovevole azione da cui sono poi scaturite le aggressioni; Pertanto le doglianze della reclamante in merito all’inibizione irrogata in danno dei richiamati dirigenti appaiono fondate. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo annulla le inibizioni inflitte ai sigg.ri MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30 GIUGNO 2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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