COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 30 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.118 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.150 del 23.4.2015 (squalifica del calciatore BERLINGERI Daniele per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore CARROZZA Francesco per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 30 APRILE 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.118 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.150 del 23.4.2015 (squalifica del calciatore BERLINGERI Daniele per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore CARROZZA Francesco per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte ai calciatori Berlingeri Daniele e Carrozza Francesco appaiono eccessive rispetto alla natura, all’entità e alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce: -la squalifica a carico del calciatore BERLINGERI Daniele a CINQUE gare effettive; -la squalifica inflitta al calciatore CARROZZA Francesco ad UNA gara effettiva; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 30 APRILE 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.118 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.150 del 23.4.2015 (squalifica del calciatore BERLINGERI Daniele per SETTE gare effettive, squalifica del calciatore CARROZZA Francesco per TRE gare effettive)."